Fatto
salvo quanto già osservato in via generale sul necessario possesso dei
requisiti di partecipazione, per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi
ordinari valgono, altresì, le seguenti cause di esclusione:
1)
nel caso di lavori, mancato possesso dei requisiti secondo le percentuali
minime indicate dal Codice e dal Regolamento (art. 92 del Regolamento) in
relazione alla tipologia di raggruppamento orizzontale, verticale o misto.
2)
nel caso di forniture e servizi, mancato possesso dei requisiti secondo la
tipologia e la misura indicate nel bando di gara ai sensi dell’art. 275 del
Regolamento;
3)
nel caso di forniture o servizi, mancata indicazione nell’offerta delle parti
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati (cfr. Cons, St., ad. plen., n. 22 del 2012);
4)
in caso di RTI costituendo:
mancata
sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici;
mancato
impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di aggiudicazione della
gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato
come mandatario;
5)
nel caso di raggruppamento costituito, violazione delle prescrizioni relative
al conferimento del mandato (art. 37, commi 14 e 15);
6)
violazione del divieto di associazione in partecipazione;
7)
nel caso di lavori pubblici violazione delle norme in tema di indicazione e
ripartizione di quote tra le imprese raggruppate secondo quanto meglio
specificato nel prosieguo (art. 37, comma 13).
Per
esplicita previsione del comma 10 dell’art. 37, l’inosservanza dei divieti di
cui al comma 9 comporta «l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto».
Inoltre,
nel caso di lavori pubblici, l’art. 92,
comma 2, del Regolamento, per i raggruppamenti di tipo “orizzontale”,
prevede, all’ultimo periodo, che «nell’ambito dei propri requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla
specifica gara»; la disposizione conferma l’orientamento più volte espresso
dall’Autorità in relazione alla previgente normativa, secondo cui l’espressione
«l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria» si riferisce ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione
allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall’attestazione
SOA e concretamente “spesa” ai fini dell’esecuzione dei lavori e non in
assoluto. Si precisa, al riguardo, che la mandataria deve spendere i requisiti
nella percentuale maggioritaria in quella specifica gara e per ognuna delle
categorie presenti nella gara (cfr., da ultimo, parere AVCP n.76 del 16 maggio
2012).
Con riguardo ai servizi
ed alle forniture, l’art. 275, comma 2,
del Regolamento prevede che, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett.
d), e), f), e f-bis), del Codice (RTI, consorzi di concorrenti, GEIE, operatori
economici stabiliti in altri Stati membri), il bando individua i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla
procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono
essere posseduti dai singoli concorrenti. Inoltre, viene precisato che la
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria. Tale inciso è da intendersi nel senso che la
mandataria deve spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna delle mandanti, con riferimento alla specifica gara.
Sempre
per il settore dei servizi e delle forniture, l’art. 277 del Regolamento
dispone, per i consorzi stabili, che la sussistenza in capo agli stessi dei
requisiti richiesti nel bando di gara sia valutata a seguito della verifica
della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli
consorziati; per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, posseduti dai singoli consorziati
- relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché
all’organico medio annuo - sono sommati; i restanti requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai
soli consorziati esecutori.
Per i servizi di
ingegneria ed architettura, l’art. 261, comma 7, stabilisce che, in caso di
raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’art.
263, comma 1, lettere a), b) e d), del Regolamento devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. Ai fini del computo complessivo dei
requisiti del raggruppamento, il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso
di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba
possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, la quale, comunque,
non può essere fissata in misura superiore al sessanta per cento; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, senza che
sussista la possibilità di richiedere agli stessi percentuali minime di
possesso dei requisiti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti
in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
La mandataria, poi, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale
prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara,
partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo
stabilito. Si precisa che il suddetto limite del sessanta per cento, valevole
per la mandataria, costituisce il limite massimo che la stazione appaltante può
fissare nel bando e non già il limite minimo, come avviene per i lavori
pubblici. Pertanto, il concorrente che supera il limite indicato nel bando può,
comunque, partecipare alla gara, fermo restando che i restanti requisiti devono
essere posseduti dalle mandanti, per le quali, come rilevato, non è possibile
stabilire un limite minimo; ciò non toglie che, ove le mandanti dichiarino di
partecipare per una certa percentuale o parte del servizio, debbano poi
dimostrare, di conseguenza, di possedere i requisiti di qualificazione in
misura corrispondente (sul punto, si rinvia anche a quanto osservato nel
successivo paragrafo 7.1.1).
La disposizione relativa
al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si
applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub
associazione orizzontale). Nel caso di raggruppamento verticale puro, invece,
ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che
intende eseguire.
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