Il Decreto Sviluppo bis (D.L.
179/2012) ha modificato l’articolo 11, comma 13 del Codice dei Contratti,
stabilendo che dal primo gennaio 2013 i contratti devono essere stipulati “con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica…”.
L’AVCP con la Determinazione 1/2013, ha fornito chiarimenti per l’applicazione
delle nuove disposizioni e ha specificato i casi in cui è obbligatorio
utilizzare la modalità elettronica per la stipula dei contratti di lavori,
servizi e forniture.
Secondo l'Autorità, le nuove disposizioni si applicano ai contratti pubblici regolati dall’art.3 del Codice dei Contratti; pertanto ne sono esclusi contratti di compravendita e locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Secondo l'Autorità, le nuove disposizioni si applicano ai contratti pubblici regolati dall’art.3 del Codice dei Contratti; pertanto ne sono esclusi contratti di compravendita e locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, per la scrittura privata è
ancora consentita la forma cartacea.
In definitiva, la stipulazione del contratto può assumere, a seconda delle disposizioni applicabili di caso in caso, tre diverse forme:
In definitiva, la stipulazione del contratto può assumere, a seconda delle disposizioni applicabili di caso in caso, tre diverse forme:
- atto
pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili;
-
forma
pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice;
- scrittura
privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme
equipollenti ammesse dall'ordinamento.
Infine, l’AVCP afferma che, come
previsto anche dall’art.25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la
“modalità elettronica” può essere assolta anche attraverso la sola acquisizione
digitale della firma autografa.
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