Il
Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 ha approvato in via definitiva, dopo
aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, le
modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
introducendo nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Il
provvedimento approvato è un D.Lgs. recante il titolo “Disposizioni integrative
e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136”.
Per
quanto di interesse in merito ai lavori pubblici si evidenzia:
L’articolo
2 del provvedimento modifica l’articolo 85 del Codice Antimafia , che elenca
gli operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.
La
novità è rappresentata dal fatto che si ampliano le categorie di soggetti nei
cui confronti devono essere espletate le prescritte verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia.
In
particolare, il decreto correttivo estende le verifiche antimafia:
a)
ai gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), che vengono equiparati nei
controlli ai consorzi di cui all’art. 2602 c.c. (comma 2, lett. d); su questo
aspetto va ricordato che il decreto legislativo n. 240 del 1991 (Norme per
l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un
Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge
29 dicembre 1990, n. 428) dispone all’art. 10 che si applichino ai GEIE “le
disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o
di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti
temporanei di imprese e per i consorzi” ; la stessa disposizione prevede
l’applicazione ai GEIE anche della legislazione antimafia (in particolare delle
leggi nn. 575 del 1965, 646 del 1982 e 55 del 1990);
b)
ai membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché ai componenti
dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità
amministrativa degli enti dipendente da reato (comma 2-bis); su questo aspetto
va ricordato che l’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 esclude la responsabilità della persona giuridica se la stessa ha
affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
L’articolo
3 interviene sull’articolo 86 del Codice Antimafia, che dispone in ordine alla
validità della documentazione antimafia.
La
documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia; la prima, rilasciata dal prefetto, consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67.
Fuori
dai casi in cui è richiesta l'informativa antimafia e nei casi urgenti, i
contratti e i subcontratti sono stipulati previa acquisizione di apposita
autocertificazione.
L'informazione
antimafia, rilasciata dal Prefetto e richiesta prima di stipulare, approvare,
autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire
i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia superiore a
determinate soglie , consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67,
nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle
società o imprese interessate dalla verifica.
E’
stabilito che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data
di acquisizione, mentre l’informazione antimafia ha , di regola, una validità
di dodici mesi dalla data di certificazione. In materia di procedimento di
rilascio delle informazioni antimafia le modifiche consistono nel fatto che se
il soggetto cui l’informazione antimafia si riferisce è censito dalla banca
dati nazionale:
•
il prefetto deve rilasciare l’informazione liberatoria immediatamente, se la
consultazione della banca dati dà esito positivo;
•
il prefetto deve rilasciare l’informazione antimafia (liberatoria o
interdittiva) solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche se la
consultazione della banca dati rileva l’esistenza di cause ostative. In questo
caso il prefetto ha a disposizione 45 giorni che, in caso di verifica
complessa, possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni .
Per
quanto riguarda, invece, il soggetto non censito dalla banca dati nazionale, il
decreto correttivo:
-
esclude che il prefetto possa rilasciare immediatamente la comunicazione
liberatoria;
-
impone al prefetto di effettuare le stesse verifiche previste per l’ipotesi in
cui dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa .
Conseguentemente,
il prefetto anche in questo caso dovrà rilasciare la comunicazione (liberatoria
o interdittiva) entro 45 giorni dalla richiesta, prorogabili al massimo di
ulteriori 30.
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