Il
31 ottobre, la Camera dei deputati, ha definitivamente approvato il disegno
di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Di
seguito, le novità più rilevanti riguardanti gli appalti pubblici.
White
list
È prevista l'istituzione, presso le prefetture, delle cosiddette “white list”, elenchi
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori che non presentano
rischi di infiltrazione mafiosa. Le imprese inserite nelle white list non
sono tenute a presentare la documentazione antimafia.
Le prefetture dovranno verificare periodicamente la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata e, in caso di esito negativo, disporre la cancellazione dell'impresa dall'elenco. A loro volta le imprese iscritte nell'elenco dovranno comunicare alle prefetture ogni variazione dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data di modifica. Se non lo faranno sarà prevista la cancellazione dall'iscrizione.
Inoltre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che definirà i criteri per l'istituzione delle white list.
Le prefetture dovranno verificare periodicamente la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata e, in caso di esito negativo, disporre la cancellazione dell'impresa dall'elenco. A loro volta le imprese iscritte nell'elenco dovranno comunicare alle prefetture ogni variazione dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data di modifica. Se non lo faranno sarà prevista la cancellazione dall'iscrizione.
Inoltre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che definirà i criteri per l'istituzione delle white list.
Le
attività più esposte ai rischi di infiltrazione
La legge anticorruzione definisce in modo dettagliato le attività da
considerare più esposte al rischio di infiltrazione della criminalità
organizzata, e che quindi sono soggette al controllo delle prefetture. Queste
attività maggiormente a rischio riguardano soprattutto i servizi e le
forniture relativi al settore degli inerti e delle cave e ai materiali che gli
imprenditori edili sono costretti a procurarsi sul luogo.
Arbitrati
Il provvedimento mette inoltre dei paletti al ricorso agli arbitrati nelle controversie, andando a modificare il comma 1, articolo 241 del Codice dei Contratti pubblici. In particolare, viene stabilito che, nelle procedure che coinvolgono amministrazioni o aziende pubbliche e per tutte le forniture o appalti che prevedono l'utilizzo di fondi pubblici, il ricorso alla procedura extragiudiziale – arbitrato – è nullo se prima non è stato autorizzato con un atto motivato dall'organo di governo dell'amministrazione.
Inoltre, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere l'incarico di arbitri o partecipare a collegi arbitrali.
Il provvedimento mette inoltre dei paletti al ricorso agli arbitrati nelle controversie, andando a modificare il comma 1, articolo 241 del Codice dei Contratti pubblici. In particolare, viene stabilito che, nelle procedure che coinvolgono amministrazioni o aziende pubbliche e per tutte le forniture o appalti che prevedono l'utilizzo di fondi pubblici, il ricorso alla procedura extragiudiziale – arbitrato – è nullo se prima non è stato autorizzato con un atto motivato dall'organo di governo dell'amministrazione.
Inoltre, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere l'incarico di arbitri o partecipare a collegi arbitrali.
Cause
di esclusione dalla gara
Le stazioni appaltanti potranno prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere
di invito, quale causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
Cause
di risoluzione del contratto con l'appaltatore
Nella legge c'è anche una norma che modifica l'art. 135 del Codice Appalti
(decreto legislativo 163/2006), integrando le cause di risoluzione del
contratto con l'appaltatore, con riferimento alla sentenza definitiva di
condanna nei suoi confronti per gravi reati. Oltre ai reati di
corruzione, concussione, peculato e malversazione a danno dello Stato,
diventano causa di risoluzione del contratto i reati di associazione
mafiosa, traffico di droga, contrabbando, traffico di rifiuti e delitti
con finalità di terrorismo.
PA,
gare trasparenti
In caso di gare d'appalto, le stazioni appaltanti dovranno pubblicare nei
propri siti web istituzionali informazioni quali la struttura proponente,
l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare le offerte,
l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.
Le amministrazioni dovranno trasmettere tali informazioni in formato digitale
all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che le pubblica nel proprio
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini,
catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni sulle gare.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni sulle gare.
Commissioni
giudicatrici, esclusi i condannati per delitti contro la PA
Inoltre, i condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro
la Pubblica amministrazione– per esempio corruzione, malversazione, peculato,
interruzione di pubblico servizio, abuso d'ufficio - non potranno assumere
l'incarico di membri delle commissioni giudicatrici.
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