CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V - sentenza 15 novembre 2012 n. 5780 (conferma T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, Sez. I, n. 169/2011).
1.
Contratti della P.A. - Gara - Avvalimento ex art. 49 del codice dei contratti
pubblici - Allegazione anche della dichiarazione dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del codice - Necessità - Sussiste.
2.
Contratti della P.A. - Gara - Requisito dell’idoneità morale - Ex art. 38 del
codice dei contratti pubblici - Va posseduto e comprovato da tutti coloro che,
a qualunque titolo, concorrono all'esecuzione di pubblici appalti -
Applicabilità del principio anche nel caso di partecipazione alla gara di
consorzi di imprese, nei confronti di tutti i consorziati che vengono
individuati come esecutori delle prestazioni.
1.
L’art. 49, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei
contratti pubblici) sancisce, sul piano dell’accertamento dei requisiti di
ordine generale, una totale equiparazione tra gli operatori economici offerenti
e gli operatori economici in rapporto di avvalimento. Alla stregua di tale
norma, deve pertanto ritenersi che il concorrente che intenda utilizzare lo
strumento dell’avvalimento deve sottostare alle regole di cui all’art. 49 del
codice dei contratti pubblici, nel novero delle quali rientra la prescrizione
di cui alla lettera c), che impone l’allegazione di "una dichiarazione
sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38".
2.
Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di pubblici
appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in veste di subaffidatari, vuoi in
veste di prestatori di requisiti nell'ambito del cosiddetto avvalimento, devono
essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163
del 2006; in particolare, il consorzio che partecipi alla procedura, quale che
sia la sua natura, deve dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i
consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti
dal contratto.
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