Cons.
Stato Sez. V, 03-10-2012, n. 5197 Gara pubblica – Offerta economicamente più
vantaggiosa – Possibilità di prendere in considerazione anche i requisiti di
qualificazione – Non sussiste
Qualora
le stazioni appaltanti stabiliscono di applicare il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, le stesse scelgono di valutare non solo
l'elemento delle offerte ma anche di considerare una pluralità di elementi
ulteriori, di natura comunque qualitativa, allo scopo di individuare il miglior
rapporto qualità/prezzo. Detti elementi devono essere correlati all'oggetto
dell'affidamento, non devono riguardare i requisiti di selezione dei
concorrenti, non devono conferire all'Amministrazione un potere incondizionato
di scelta, devono essere esplicitamente menzionati nel bando o avviso di gara
unitamente ai relativi pesi e sub pesi e devono rispettare i principi di
derivazione comunitaria rivolti a garantire una concorrenza effettiva tra gli
operatori economici.
Nella categoria degli elementi utilizzabili in sede di
offerta economicamente più vantaggiosa, di regola non possono essere presi in
considerazione dall'Amministrazione i requisiti di qualificazione
dell'operatore economico, dovendo gli stessi rimanere ben distinti, sia sotto
l’aspetto concettuale, sia nel concreto svolgersi della procedura di gara, dai
criteri di selezione del contraente, dai quali resta dunque esclusa ogni
considerazione riguardante il soggetto che fornisce la prestazione, il che ha
fatto incisivamente concludere che i criteri dell'assegnazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa riguardano "il prodotto" e non il
"produttore", la qualità "del lavoro" e non quella
"dell'imprenditore dei lavori" (Cons. St. , Sez. V, n. 1753/2006).
I
criteri di aggiudicazione vanno insomma riferiti in via diretta ed esclusiva
all'offerta della prestazione oggetto dell'appalto, e non alla qualificazione e
alla capacità degli offerenti posto che, mentre i requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi, prescritti dalla stazione
appaltante per individuare i concorrenti ammessi alle gare, hanno lo scopo di
fissare una soglia minima di affidabilità del potenziale aggiudicatario, una
volta riconosciuta l'astratta idoneità dei concorrenti questi ultimi devono
essere posti in una posizione di parità e l’appalto deve essere affidato al
soggetto che presenti l'offerta oggettivamente migliore (cfr. Cons. St. , sez.
V, n. 1753/2006 cit.).
Idoneità tecnica e merito tecnico sono due concetti ben
distinti, dato che il primo attiene alla valutazione dei requisiti soggettivi
dei partecipanti alla procedura, mentre il secondo concerne la valutazione
dell'offerta concretamente presentata dal partecipante. Negli appalti indetti
con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa la distinzione
suddetta risponde alla precisa esigenza logica di evitare che servizi e
forniture siano aggiudicati, a parità di offerta tecnico -progettuale, a favore
di soggetti che possano vantare una dimensione organizzativa particolarmente
sviluppata, in modo tale che il concorrente con maggiore capacità tecnica si
avvantaggi in maniera ingiusta, nel giudizio che coinvolge l’apprezzamento
delle componenti oggettive dell'offerta, di elementi pregressi estranei a quest'ultima
e tali tuttavia da poter assumere un peso decisivo ai fini del risultato
finale. Si tratta di parametri che, come appare evidente, premiano non la
qualità tecnica dell'offerta di per sé considerata, ma le caratteristiche
soggettive dei partecipanti, finendo col privilegiare le aziende più forti sul
mercato di riferimento e confinando in posizioni subalterne le imprese di
minori dimensioni, costrette a subire, già prima della gara, in relazione ai
parametri in questione, un distacco difficilmente colmabile grazie ai punteggi
ottenibili attraverso gli altri criteri di giudizio, con conseguente lesione
dell'interesse a partecipare al confronto concorrenziale su un piano di parità,
e dello stesso interesse pubblico a selezionare l'offerta migliore, posto che
il criterio del merito tecnico finisce per essere subordinato alla
considerazione dell'ampiezza del fatturato pregresso o delle dimensioni
aziendali.
1 commento:
E che cosa ne dite di questo criterio di valutazione introdotto il comune di Chiari per la gara di affidamento della progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione di viale Mazzini?
6. MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO PREVISTE NEL BANDO (max 24 punti)
a. Proposte di dilazione dei pagamenti dei S.A.L. all'appaltatore rispetto ai tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (peso: 12 punti ogni 12 mesi aggiunti ai termini di pagamento convenzionali fino a max 24 punti).
Ecco il link: http://94.91.89.183/comune/bandoprogettazioneelavorivialemazzini.htm
Lo trovo una vergogna!
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