L’art.
272 del Regolamento assegna al responsabile del procedimento la cura e la
vigilanza delle fasi in cui si articola ogni singolo intervento. Le
Amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento
contestualmente alla decisione di realizzare l’intervento, ovvero nella fase di
predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, ove
presente. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell’intervento possa essere condotto in modo
unitario in relazione a tempi e costi preventivati, oltre che agli ulteriori profili
rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del
singolo intervento. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in
ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento svolge funzioni
propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto
pubblico: di programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi,
di esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni
eseguite alle prescrizioni contrattuali. La fase di avvio, monitoraggio e
informativa è disciplinata nella Parte IV, Titolo I, artt. 271, 272, 273, del
Regolamento; la fase di esecuzione, collaudo, verifica nella Parte IV, Titolo
III, capo I e II, artt. 297-311, del Regolamento.
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