Il
Consiglio dei Ministri del 31/10/2012 ha approvato il DECRETO LEGISLATIVO 9
novembre 2012, n. 192 (in G.U. n. 267 del 15 novembre 2012 - in vigore dal 1°
gennaio 2013) - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Tale
decreto legislativo, che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra P.A. e imprese,
attua la delega conferita al Governo con l’articolo 10 della L. 180/2011, Statuto
delle imprese.
Nonostante
il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16/03/2013, il
Governo ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 01/01/2013 in
considerazione della importanza della normativa nonché dell'opportunità
peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le
piccole e medie imprese.
L’Italia
si dota, così, in anticipo sui tempi europei di una più rigorosa disciplina per
contrastare i ritardi di pagamento, in particolare per quanto riguarda le
Pubbliche Amministrazioni. Sono così assicurati termini certi di pagamento: di
norma 30 giorni, che non possono comunque superare i 60, consentiti solo in
casi eccezionali. E' prevista, altresì, una maggiorazione del tasso degli
interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso
fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.
Per
quanto riguarda i rapporti tra imprese, il decreto legislativo dispone un
regime rigoroso stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni
e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi
particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.
La
disciplina del decreto legislativo si applicherà ai contratti conclusi a
partire dal 01/01/2013.
Art.
1 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
1.
Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art.
1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto
si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale.
2.
Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a)
debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese
le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b)
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti
effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art.
2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
"transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro
il pagamento di un prezzo;
b)
"pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3,
comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro
soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della
disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c)
"imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica
organizzata o una libera professione;
d)
"interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un
tasso concordato tra imprese;
e)
"interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto
punti percentuali;
f)
"tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca
centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g)
"importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il
termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le
tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta
equivalente di pagamento.»;
c)
all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti:
«sull'importo dovuto»;
d)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art.
4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi moratori decorrono,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento.
2.
Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli
interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a)
trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della
fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b)
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione
dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c)
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei
servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o
della prestazione dei servizi;
d)
trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità
della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non
successiva a tale data.
3.
Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine
per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini
superiori a sessanta giorni, purchè non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La
clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione
le parti possono pattuire, purchè in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla
natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento
della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
5.
I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a)
per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di
trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b)
per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati
debitamente riconosciuti a tale fine.
6.
Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce
o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio,
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto
nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il
creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7.
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.
In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati
esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;
e)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art.
5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori sono determinati nella
misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese
è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti
previsti dall'articolo 7.
2.
Il tasso di riferimento è così determinato:
a)
per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore
il 1° gennaio di quell'anno;
b)
per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in
vigore il 1° luglio di quell'anno.
3.
Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento,
curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»;
f)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art.
6 (Risarcimento delle spese di recupero). - 1. Nei casi previsti dall'articolo
3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il
recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2.
Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un
importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta
salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per
il recupero del credito.»;
g)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art.
7 (Nullità). - 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli
interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque
titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano
gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile.
2.
Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo
a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi
commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la
natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi
oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di
pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi
di recupero.
3.
Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di
interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
4.
Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento
per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
5.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione
è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della
data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal
giudice.»;
h)
all'articolo 8, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni
generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi
moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.».
Art.
2 Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1.
All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di
sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti
percentuali».
Art.
3 Disposizioni finali
Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle
transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
1 commento:
vorrei confrontarmi con altri operatori del settore commercio per capire come intendono mantenere i pagamenti concessi a clienti grossi, puntuali e importanti ben superiori ai 60 giorni. cosa si intende per gravemente iniqui per il creditore? chi ha la possibilità di stabilire quale sia una condizione iniqua se quella dilazione commerciale sta bene al venditore? si parla di forma scritta necessaria, ma di che tipo? un accordo quadro o su ogni singola vendita? come al solito in Italia le leggi vengono fatte da chi non si trova sul campo tutti i giorni....
Marco
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