domenica 11 novembre 2012

REGOLAMENTO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE CPR DEL 18.01.2011 CON ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE - CPD


Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione CPR-Construction Products Regulation sostituisce la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e governerà il mondo dell’edilizia per il prossimo futuro con una particolare attenzione, come obiettivo, alle piccole e alle microimprese, alla difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori e dell’ambiente.
Ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri a differenza delle Direttive che vanno accolte nell'ordinamento legislativo da apposite leggi.
Tuttavia buona parte delle norme che esso fissa saranno valide dal 1° luglio 2013.
L’articolo 1 definisce l’oggetto: “Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo norme armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Si presentano come interessanti anche le definizioni dettate dall’articolo 2, tra le quali si segnalano le seguenti:
- “prodotto da costruzione”: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- “kit”: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione.
Molte modifiche apportate dal Consiglio al testo hanno il fine di assicurare una maggiore tutela dell’ambiente della sicurezza dei lavoratori. In proposito si segnala che l’Allegato I (“Requisiti di base delle opere da costruzione”) dispone espressamente che “Le opere da costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere”.
Ulteriormente, il punto 3 (Igiene, salute e ambiente) dell’Allegato I sottolinea che “Le opere da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione […]”.
L’art. 4 è dedicato alla “Dichiarazione di prestazione e marcatura CE” e sostanzialmente stabilisce che “Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione”:
- il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. (art. 4, comma 1);
- le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione (art. 4, comma 2). Ulteriormente, il fabbricante, nel redigere la dichiarazione di prestazione, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata, presumendo che essa sia precisa e affidabile (art. 4, comma 3). In altre parole, il nuovo regolamento rende necessaria per ogni prodotto da costruzione la “dichiarazione di prestazione”, la quale dovrò riportare le informazioni sulle sostanze pericolose, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dalle norme in materia di salute e di sicurezza.
L’art. 5 prevede i casi di deroga all’obbligo di redazione della “dichiarazione di prestazione”, mentre l’art. 6 ne precisa il contenuto.
Il regolamento prevede che alla marcatura CE si applichino i principi generali di cui all'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE potrà essere apposta soltanto sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione conformemente ai citati articoli 4 e 6. Con l’apposizione della marcatura CE, in pratica, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione. Inoltre, si prevede che per qualsiasi prodotto da costruzione che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea. La marcatura CE dovrà essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE dovrà innanzitutto essere seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, nonché, tra l’altro, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione.
Il provvedimento precisa dettagliatamente gli obblighi delle singole categorie di operatori economici e cioè i fabbricanti (art. 11) e i loro mandatari (art. 12), gli importatori (art. 13) e i distributori (art. 14). Il testo contiene, poi, molte altre norme (molte di tipo tecnico) relative alle Autorità notificanti e agli Organismi di Notifica, ai TAB (organismi di valutazione tecnica) e ai loro obblighi, al “Documento di valutazione europea”, nonché talune norme in tema di procedure semplificate.
Tra queste, vi sono alcune disposizioni che prevedono la possibilità di impiego di procedure semplificate da parte delle microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata.
Tali microimprese potranno eventualmente scegliere le nuove procedure semplificate di valutazione delle prestazioni dei loro prodotti da costruzione, sempre che tali beni siano ancora conformi ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica (e dovranno poter sempre dimostrare l'equivalenza delle procedure impiegate con le procedure fissate nelle norme armonizzate).
Gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'art. 65 e l'art. 66 nonché gli allegati I, II, III e V, si potranno applicare soltanto dal 1° luglio 2013, per consentire alle imprese di prepararsi per tempo alle nuove regole.

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