Il
Regolamento dei Prodotti da Costruzione CPR-Construction Products Regulation sostituisce
la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e governerà il mondo
dell’edilizia per il prossimo futuro con una particolare attenzione, come
obiettivo, alle piccole e alle microimprese, alla difesa della salute dei
lavoratori e dei consumatori e dell’ambiente.
Ha
applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati
Membri a differenza delle Direttive che vanno accolte nell'ordinamento
legislativo da apposite leggi.
Tuttavia buona parte delle norme che esso fissa saranno valide dal 1° luglio 2013.
Tuttavia buona parte delle norme che esso fissa saranno valide dal 1° luglio 2013.
L’ottavo
considerando del Regolamento afferma che “Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, è opportuno sostituire la direttiva 89/106/CEE”.
L’articolo
1 definisce l’oggetto: “Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione
o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo
norme armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in
relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE
sui prodotti in questione”.
Si
presentano come interessanti anche le definizioni dettate dall’articolo 2, tra
le quali si segnalano le seguenti:
-
“prodotto da costruzione”: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul
mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in
parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere da
costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
-
“kit”: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante
come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per
essere installati nelle opere da costruzione.
Molte
modifiche apportate dal Consiglio al testo hanno il fine di assicurare una
maggiore tutela dell’ambiente della sicurezza dei lavoratori. In proposito si
segnala che l’Allegato I (“Requisiti di base delle opere da costruzione”)
dispone espressamente che “Le opere da costruzione, nel complesso e nelle loro
singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto
in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante
l'intero ciclo di vita delle opere”.
Ulteriormente,
il punto 3 (Igiene, salute e ambiente) dell’Allegato I sottolinea che “Le opere
da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non
rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene
o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da
non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla
qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e
demolizione […]”.
L’art.
4 è dedicato alla “Dichiarazione di prestazione e marcatura CE” e
sostanzialmente stabilisce che “Quando un prodotto da costruzione rientra
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una
valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione”:
-
il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione all'atto
dell'immissione di tale prodotto sul mercato. (art. 4, comma 1);
-
le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle
caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata
applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella
dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità
dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione (art.
4, comma 2). Ulteriormente, il fabbricante, nel redigere la dichiarazione di
prestazione, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da
costruzione a tale prestazione dichiarata, presumendo che essa sia precisa e
affidabile (art. 4, comma 3). In altre parole, il nuovo regolamento rende
necessaria per ogni prodotto da costruzione la “dichiarazione di prestazione”,
la quale dovrò riportare le informazioni sulle sostanze pericolose,
conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e
dalle norme in materia di salute e di sicurezza.
L’art.
5 prevede i casi di deroga all’obbligo di redazione della “dichiarazione di
prestazione”, mentre l’art. 6 ne precisa il contenuto.
Il
regolamento prevede che alla marcatura CE si applichino i principi generali di
cui all'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE potrà essere
apposta soltanto sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia
redatto una dichiarazione di prestazione conformemente ai citati articoli 4 e
6. Con l’apposizione della marcatura CE, in pratica, il fabbricante dichiara di
assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla
dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili
stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di
armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione. Inoltre, si
prevede che per qualsiasi prodotto da costruzione che rientri nell'ambito di applicazione
di una norma armonizzata o per il quale sia stata rilasciata una valutazione
tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità
del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle
caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale
norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea. La marcatura CE dovrà
essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da
costruzione prima della sua immissione sul mercato o su un'etichetta ad esso
applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del
prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
La marcatura CE dovrà innanzitutto essere seguita dalle ultime due cifre
dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, nonché, tra l’altro, dal
nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di
identificazione.
Il
provvedimento precisa dettagliatamente gli obblighi delle singole categorie di
operatori economici e cioè i fabbricanti (art. 11) e i loro mandatari (art.
12), gli importatori (art. 13) e i distributori (art. 14). Il testo contiene,
poi, molte altre norme (molte di tipo tecnico) relative alle Autorità
notificanti e agli Organismi di Notifica, ai TAB (organismi di valutazione
tecnica) e ai loro obblighi, al “Documento di valutazione europea”, nonché
talune norme in tema di procedure semplificate.
Tra
queste, vi sono alcune disposizioni che prevedono la possibilità di impiego di
procedure semplificate da parte delle microimprese che fabbricano prodotti da
costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata.
Tali
microimprese potranno eventualmente scegliere le nuove procedure semplificate
di valutazione delle prestazioni dei loro prodotti da costruzione, sempre che
tali beni siano ancora conformi ai requisiti applicabili mediante una
documentazione tecnica specifica (e dovranno poter sempre dimostrare
l'equivalenza delle procedure impiegate con le procedure fissate nelle norme
armonizzate).
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