Il
Regolamento interviene espressamente nella materia della responsabilità
introducendo (art. 10, comma 7) l’obbligo, per il responsabile del
procedimento, di rendere il conto della gestione con conseguente applicazione,
relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari e a
ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di
tali contratti faccia riferimento, delle disposizioni concernenti i giudizi di
conto e di responsabilità di cui al Titolo II, capo V, sezione I, R.D. n.
1214/1934 e delle disposizioni concernenti la forma delle istanze, dei ricorsi
e dei termini nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. n.
1038/1933, nonché dell’art. 2, legge n. 20/1994. L’obbligo di rendiconto assume
i caratteri di un obbligo di servizio: il responsabile del procedimento - entro
il termine di 60 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo -
trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle
fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed
in particolare:
a)
il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli
allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b)
la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c)
la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o
giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla Parte IV del
Codice.
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