domenica 25 novembre 2012

IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ DEL RUP


Il Regolamento interviene espressamente nella materia della responsabilità introducendo (art. 10, comma 7) l’obbligo, per il responsabile del procedimento, di rendere il conto della gestione con conseguente applicazione, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, delle disposizioni concernenti i giudizi di conto e di responsabilità di cui al Titolo II, capo V, sezione I, R.D. n. 1214/1934 e delle disposizioni concernenti la forma delle istanze, dei ricorsi e dei termini nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. n. 1038/1933, nonché dell’art. 2, legge n. 20/1994. L’obbligo di rendiconto assume i caratteri di un obbligo di servizio: il responsabile del procedimento - entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo - trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla Parte IV del Codice.

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