sabato 17 novembre 2012

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI


L'art. 137 del regolamento rubricato "Documenti facenti parte integrante del contratto" al comma 3 prevede che i documenti indicati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, purché siano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, che devono essere materialmente allegati al contratto.
L'articolo in parola si riferisce ai contratti pubblici di lavori.
Il regolamento non fornisce alcuna indicazione in merito ai contratti relativi ai servizi e alle forniture.
In proposito si chiarisce che il principio enunciato all'art. 137, comma 3, deve essere applicato, in via analogica, anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, in quanto compatibile.
Circolare del Ministro delle infrastrutture 30 ottobre 1912, n. 4356 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

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