L'informativa
atipica, a differenza delle informative c.d. tipiche, non ha natura di per sé
interdittiva, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità
dell'Amministrazione nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti
contrattuali, alla luce dell'idoneità morale del concorrente di assumere la
posizione di contraente con la P.A. L'informativa atipica consente alla
stazione appaltante, che non ha il potere, né l'onere di verificare la portata
ed i presupposti dell'informativa antimafia, di adottare un provvedimento di
diniego di stipula del contratto o di prosecuzione del rapporto, che risulterà
sufficientemente motivato anche per relationem, essendole riservato un margine
ristretto di valutazione discrezionale; diversamente, il dovere di ampia
motivazione sussiste solo nel caso in cui si opti per la prosecuzione del
rapporto per necessità della prestazione, non altrimenti assicurabile. Deliberazione dell’AVCP n.3 del 11/1/2012
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