Al
fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto
dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento
stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo
184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i
criteri qualitativi da soddisfare affinche' i materiali di scavo, come definiti
all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq)
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
Il
regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalita' affinche' la
gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
Il
regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.
Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti
provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di
edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai
sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In
applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modificazioni, e' un sottoprodotto di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo
che risponde ai seguenti requisiti:
a)
il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale materiale;
b)
il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita' al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell'esecuzione della
stessa opera, nel quale e' stato generato, o di un'opera diversa, per la
realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre
forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in
sostituzione di materiali di cava;
c)
il materiale da scavo e' idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i
criteri di cui all'Allegato 3;
d)
il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla
precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualita' ambientale di cui
all'Allegato 4.
La
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e'
comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.
La nozione di sottoprodotto è antitetica a
quella di rifiuto e genera la possibilità che il materiale possa essere
riutilizzare nell’ambito del cantiere senza doverlo trattare come uno scarto.
Il decreto consta dei seguenti 16 articoli:
Il decreto consta dei seguenti 16 articoli:
- Art. 1 -
Definizioni
- Art. 2 -
Finalità
- Art. 3 -
Ambiti di applicazione ed esclusione
- Art. 4 -
Disposizioni generali
- Art. 5 -
Piano di utilizzo
- Art. 6 -
Situazioni di emergenza
- Art. 7 -
Obblighi generali
- Art. 8 -
Modifica del piano di utilizzo
- Art. 9 -
Realizzazione del piano di utilizzo
- Art. 10 -
Deposito in attesa di utilizzo
- Art. 11 -
Trasporto
- Art. 12 -
Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U .
- Art. 13 -
Gestione dei dati
- Art. 14 -
Controlli e ispezioni
- Art. 15 -
Disposizioni finali e transitorie
- Art. 16 -
Clausola di riconoscimento reciproco
e dei seguenti 9 allegati:
- Allegato
1 -
Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo
- Allegato
2 -
Procedure di campionamento in fase di progettazione
- Allegato
3 - Normale
pratica industriale
- Allegato
4 -
Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamente delle
qualità ambientali
- Allegato
5 -
Piano di utilizzo
- Allegato
6 -
Documento di trasporto
- Allegato
7 -
Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U .
- Allegato
8 -
Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le
ispezioni
- Allegato 9 - Materiali di riporto di origine antropica
L'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario
nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati
dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia
provinciale di protezione ambientale (APPA) territorialmente competente per
l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5 del
regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di
materiale da scavo.
Nei
successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le
modalita' di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di
progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine. Nelle more
di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai
tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.
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