La
disposizione di cui all’art. 95, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 554/1999, in tema
di ripartizione dei requisiti all’interno delle associazioni di tipo
orizzontale, va riferita alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una
qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non
inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai
valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime. Da tale orientamento,
basato sul principio di corrispondenza sostanziale già in fase di offerta tra
quote di qualificazione, quote di partecipazione all’a.t.i. e quote di
esecuzione, deriva che la percentuale “maggioritaria” deve essere individuata
in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva
classifica all’interno del raggruppamento. Ciò anche perché in caso diverso si
creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio
della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto
sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni.
Consiglio
di Stato, Sezione V - Sentenza 11/12/2007 n. 6363
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