Le
c.d. informazioni prefettizie (da acquisire dalla stazione appaltante, dopo
l'aggiudicazione provvisoria di appalto di lavori e ai fini dell'esercizio di
eventuali atti di autotutela della p.a.) possono essere ricondotte a tre tipi:
-
quelle ‘ricognitive’ di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4, comma
4, del d.lg. 8 agosto 1994, n. 490;
-
quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui
efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;
-
quelle ‘supplementari’ (o atipiche), la cui efficacia interdittiva scaturisce
da una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria
dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, del d.l. 6 settembre 1982, n.
629, convertito dalla l. 12 ottobre 1982, n. 726, ed aggiunto dall'art. 2 della
legge 15 novembre 1988, n. 486.
Il
criterio distintivo si rinviene nella circostanza che, diversamente
dall'informativa tipica che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti
negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti
previsti dall'art. 4 d.lg. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di
sospensione - tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte
della società o dell'impresa), la c.d. informativa atipica non ha carattere di
per sé interdittivo, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di
discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali,
alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la
posizione di contraente con la p.a.
Pertanto,
essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello
richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo
camorristico o mafioso e si basa su elementi, anche indiziari, ottenuti con
l'ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi
verificatisi a distanza di tempo. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza
20.01.2011 n. 396
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