La verifica delle offerte anomale non ha per
oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta economica, mirando
invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque,
se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto.
E’ il caso di ricordare in proposito che esula dal giudizio di legittimità ogni
considerazione che attenga al merito delle valutazioni della commissione di
gara in sede di verifica della congruità, trattandosi di esercizio della
discrezionalità tecnica dell’amministrazione, salvo illogicità o irragionevolezza,
che nel caso non ricorrono. D’altra parte la verifica delle offerte anomale non
ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta
economica, mirando invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia
attendibile e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta
esecuzione dell’appalto (cfr. Cons. Stato, V, 22.09.2009, n. 5642; 19.05.2007,
n. 1971). Nel caso, la commissione di gara nel rilevare le giustificazioni
fornite dall’a.t.i. ricorrente, ha rilevato l’insufficienza degli elaborati
prodotti per dimostrare l’economia del procedimento di costruzione, l’assenza
di alcuna documentazione per correlare le soluzioni tecniche con la riduzione
del costo complessivo dell’opera, l’assenza di elementi oggettivi e
verificabili a comprova delle condizioni favorevoli di cui disporrebbe
l’impresa, l’assenza di un calcolo analitico per dimostrare la riduzione di
spesa rapportata alle migliorie proposte.Tali carenze non sono state superate
dalla documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo delle giustificazioni
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza
06.07.2012, n. 3959).
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