Relativamente
alle gare di appalto ed infiltrazioni mafiose, le informative devono fondarsi
su elementi di fatto che, in quanto aventi carattere sintomatico ed indiziante,
denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la società o
l’impresa e la criminalità organizzata, da valutarsi sulla base di un esame
complessivo degli elementi raccolti non essendo sufficiente la verifica di uno
solo di essi.
Si
richiede quindi un attendibile “giudizio di possibilità” “secondo la nozione di
pericolo”, per il quale non occorre che sia provata l’esistenza di tentativi di
infiltrazione mafiosa essendo invece sufficiente, secondo un giudizio
prognostico latamente discrezionale, ancorché ragionevole e circostanziato, la
mera possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a
configurarne il substrato con un accertamento, perciò, di grado inferiore e
diverso da quello richiesto per l’individuazione di responsabilità penali.
Consiglio
di Stato, sez. VI, decisione 21.04.2010 n. 2224
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