Per
il suo contenuto, rappresentando fatti e circostanze che denotano
oggettivamente il rischio di ingerenza nelle procedure di appalto,
l’informativa in esame è da annoverarsi nel genere dell’ informativa atipica,
che, secondo la giurisprudenza “configura un provvedimento di contenuto lesivo
specifico, pur se eventuale e differito, che gli interessati hanno l’onere di
impugnare insieme al provvedimento consequenziale che ne abbia concretizzata
l’attitudine lesiva, chiamando in giudizio pure l’Amministrazione dell’Interno”
(cfr. TAR Reggio Calabria, 4 maggio 2011, nr. 372, che sul punto richiama anche
TAR Abruzzo L’Aquila, 19 gennaio 2011, nr. 14).
Invero,
il TAR, in linea con la giurisprudenza pacifica, ha recentemente ribadito che “diversamente
dall'informativa tipica che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti
negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti
previsti dall'art. 4 del D.Lg.vo n. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o
di sospensione - tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della
società o dell'impresa), la c.d. informativa atipica non ha carattere di per sé
interdittivo, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di
discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali,
alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la
posizione di contraente con la p.a. Pertanto, essa non necessita di un grado di
dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare
l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e
si basa su elementi, anche indiziari, ottenuti con l'ausilio di particolari
indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo
(cfr. C.S., V, 31 dicembre 2007, n. 6902)” (TAR RC, sent. nr. 372/2011)”.
E’
stato a tal proposito chiarito, sempre in giurisprudenza, che l’informativa
atipica consente alla stazione appaltante (che non ha né il potere né l'onere
di verificare la portata o i presupposti dell'informativa antimafia), di
adottare un provvedimento di diniego di stipula del contratto o di prosecuzione
del rapporto che sarà sufficientemente motivato anche per relationem, essendole
riservato “un margine assai ristretto di valutazione discrezionale, mentre il
dovere di ampia motivazione sussiste solo nel caso della scelta della
prosecuzione del rapporto per inderogabili ed indeclinabili necessità della
prestazione, non altrimenti assicurabile” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20
aprile 2006 , n. 2876; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005 , n. 574
e T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08 luglio 2010 , n. 16618; si vedano anche le
applicazioni del suddetto principio nelle fattispecie cui si è uniformato il
Tribunale nelle sentenze TAR Reggio Calabria, 2 febbraio 2011, nr. 77 e 22
febbraio 2011 nr. 123).
TAR
Calabria Reggio Calabria 21/6/2011 n. 518
Nessun commento:
Posta un commento