TAR
Aosta - Sentenza 23/01/2009 n. 1 in vigenza del vecchio Regolamento.
Il
dato normativo da cui partire è l’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) che detta la definizione dei
diversi modelli di raggruppamento temporaneo, distinguendo tra il caso di
lavori, servizi e forniture.
Per
quanto riguarda i lavori: è in forma
verticale il raggruppamento nel cui ambito uno dei concorrenti, in qualità
di mandatario, realizza “i lavori della categoria prevalente”, mentre i
mandanti possono assumere i lavori “scorporabili”, non appartenenti a tale
categoria prevalente (comma 1); è in
forma orizzontale il raggruppamento nel cui ambito i concorrenti realizzano
i “lavori della stessa categoria” (comma 1); è in forma mista il raggruppamento nel cui ambito “i lavori
riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale” (comma 6). La stessa disposizione stabilisce
poi che “nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei . . . sono ammessi se
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori
consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento” (art. 37, comma 3).
In
attesa dell’approvazione di tale regolamento, “i raggruppamenti temporanei sono
ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554”, oltre che nel D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art.
253, comma 9, dello stesso codice).
Ciò
premesso, è senza dubbio vero che il d.P.R. n. 554 del 1999 non contiene alcun
riferimento alle associazioni temporanee di tipo misto: l’art. 95, commi 2 e 3,
del regolamento considera infatti i soli raggruppamenti orizzontali e
verticali, senza nulla prevedere quanto ai requisiti delle imprese riunite in
raggruppamento di tipo misto. Ma questa circostanza non induce a concludere nel
senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle associazioni temporanee
di tipo misto. Deve piuttosto ritenersi che il silenzio del legislatore sul
punto – mantenuto anche nella bozza del nuovo regolamento in corso di
approvazione ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici –
indichi la volontà di estendere ai raggruppamenti temporanei misti le regole
già previste per l’uno o per l’altro dei modelli.
Così,
nell’ipotesi in cui le lavorazioni prevalenti o quelle scorporabili siano
assunte da un unico soggetto, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata
per i raggruppamenti verticali; ove invece tali lavorazioni risultino assunte
da più soggetti, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i
raggruppamenti orizzontali. Una tale scelta pare tutt’altro che illogica se si
considera che nella struttura della associazione temporanea di tipo misto
confluiscono entrambi i modelli di distribuzione del lavoro: quello
qualitativo, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilità, e
quello quantitativo che consente la realizzazione congiunta delle opere della
categoria prevalente, anche di quelle delle categorie scorporabili.
Questa
interpretazione trova del resto conferma nella giurisprudenza, non solo per il
caso che la sub-associazione orizzontale riguardi opere scorporabili (Cons.
giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15 aprile 2005, n. 251), ma anche per il
caso con che la sub-associazione orizzontale riguardi la categoria prevalente
(T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 10 dicembre 2004, n. 2704; sez. III, 25
settembre 2006, n. 1946): in entrambe le ipotesi si è infatti affermato che
devono ritenersi applicabili le regole dettate dal regolamento per il modello
della associazione temporanea di tipo orizzontale (articolo 95, comma 2). Nello
stesso senso si è pronunciata anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, sia prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici
(determinazione 20 dicembre 2001, n. 25), sia più recentemente (pareri 21
maggio 2008, n. 159 e 31 luglio 2008, n. 206).
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