I
protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti per contrastare il
fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, specie nei
territori dove il fenomeno è particolarmente radicato.
Uno
degli effetti principali è di natura contrattuale, prevedendo gli stessi
l’obbligo di risoluzione immediata ed automatica del vincolo negoziale qualora
emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
L’effetto
è evidentemente incisivo, sia sotto il profilo giuridico, determinando la
cessazione di ogni relativo effetto, sia, e soprattutto, sotto il profilo
economico.
Peraltro,
è il caso di sottolineare come l’effetto risolutivo delle informazioni
antimafia non è soltanto la conseguenza di una prescrizione contrattuale
sottoscritta in forza del protocollo di legalità di riferimento. Infatti, tali
clausole sono frequentemente rinvenibili anche al di fuori dell’ambito di
applicazione dei richiamati protocolli.
Tuttavia, il
nostro ordinamento, ai sensi degli articoli 10, comma 9, del D.P.R. n. 252 del
1998, conosce almeno due diverse informative antimafia, quella tipica ed
atipica:
“a)
la prima, comportante il divieto di stipulazione (ovvero l’automatica
risoluzione) di contratti con imprese per le quali emergano elementi
comprovanti le infiltrazioni della criminalità organizzata (mediante le
informative cd. "tipiche" od "interdittive");
b)
l’altra, consistente nel fornire alle Amministrazioni elementi che – se pur non
tali da consentire di ritenere sussistenti le infiltrazioni – permettano alle
stesse la valutazione, nell’ambito della loro discrezionalità e nei limiti
previsti dalla legge, dei requisiti soggettivi del soggetto contraente
(mediante le informative cd. "atipiche").”
Su
queste coordinate, i Giudici del Tar Lazio, con la sentenza in commento n.
32839/2010, sono stati chiamati a stabilire se, nel caso considerato, entrambe
le informative possano incidere sull’efficacia del contratto, determinandone la
risoluzione automatica.
Sul
punto è stato chiarito che il c.d. protocollo di legalità “nel determinare
ipotesi che comportano l’obbligo di "risoluzione immediata ed automatica
del vincolo contrattuale" in dipendenza di "elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa", si riferisce ad elementi che si
sostanziano in "informazioni antimafia dal valore interdittivo".
Per
un verso, ciò si evince dalla lettura coordinata delle lettere c) e d)
dell’art. 2, non essendo ragionevole ritenere che le due disposizioni fondino
le medesime conseguenze (cioè la "risoluzione immediata ed automatica del
vincolo contrattuale"), da un lato su formali "informazioni antimafia
dal valore interdittivo" e, da altro lato, su "elementi" non
meglio definiti (atipici) "relativi a tentativi di infiltrazione".
Per
altro verso, è del tutto evidente che un effetto "immediato ed
automatico" di revoca di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica
del privato e, per di più, di risoluzione unilaterale di un contratto, non può
che conseguire ad ipotesi puntualmente definite dal legislatore, ipotesi che,
in quanto tali, consentono di ritenere (con ragionevolezza) vincolata
l’attività dell’amministrazione e che, imponendosi come factum principis,
legittimano la risoluzione del rapporto contrattuale.
Ciò
comporta che "la revoca della concessione e la risoluzione del contratto,
automaticamente ed immediatamente disposte, possono conseguire solo alla
presenza di cause interdittive di cui agli artt. . n. 575/1965, 4 d. lgs. n.
490/1994 e 10 DPR n. 252/1998, ma non possono conseguire, nello stesso modo
immediato ed automatico, alla mera rilevazione di elementi che – non assurgendo
ex se a fondamento di informazioni antimafia con effetto interdittivo
– abbisognano di valutazione da parte dell’amministrazione e quindi di
motivazione in ordine alla loro rilevanza.”
In
definitiva, dunque, in presenza di informative antimafia atipiche, l’effetto
risolutivo immediato non si verifica e l’amministrazione appaltante è chiamata
a valutare autonomamente ed in maniera discrezionale la possibilità di giungere
alla risoluzione contrattuale, partendo dalle informazioni oggetto della
richiamata informativa.
[TAR
Lazio – Roma, Sez. I - sentenza 18 ottobre 2010 n. 32839]
Nessun commento:
Posta un commento