In
relazione all’esecuzione di lavori su strade statali da parte di ANAS, l’AVCP è
intervenuta con due deliberazioni in merito alla gestione dei contratti
stipulati con il Contraente generale con particolare riferimento alle varianti
ed alle riserve.
Le
deliberazioni sono:
Con
riferimento alle criticità registratesi in corso d’opera, ed, in particolare al problema
delle interferenze, si osserva che, con i D.lgs. n. 190/2002 e
189/2005 (quest’ultimo, successivo all’appalto dell’intervento oggetto di
ispezione, ha reso più puntuali le disposizioni), recepiti nel D.lgs. n.
163/2006, sono state fornite prescrizioni finalizzate ad evitare le criticità
connesse alle interferenze con opere esistenti o in corso di realizzazione.
All’attualità,
l’art. 170 del Codice, dispone che il soggetto aggiudicatore rimetta agli enti
gestori delle interferenze già note e prevedibili il progetto preliminare,
ponendo in capo a questi l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate e di collaborare con
il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo delle opere pertinenti, nonché di
dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di
propria competenza.
E’, inoltre, obbligo per i gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio rispettare il programma di risoluzione delle interferenze (che deve corredare il progetto definitivo), nonché di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore, nel caso di mancato rispetto del programma o di mancata segnalazione delle interferenze.
E’, inoltre, obbligo per i gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio rispettare il programma di risoluzione delle interferenze (che deve corredare il progetto definitivo), nonché di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore, nel caso di mancato rispetto del programma o di mancata segnalazione delle interferenze.
L’art.
172 stabilisce puntualmente gli oneri dei gestori delle interferenze, sia in
termini di collaborazione da fornire che di tempi nei quali la stessa deve
essere espletata, tempi comunque rispettosi del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo.
Per
quanto attiene alle problematiche di ordine archeologico, con riferimento a
quanto verificatosi nel Megalotto 2, si rileva come le indagini disposte dalla
competente Soprintendenza siano state ripetutamente modificate e adeguate in
corso d’opera, sia in relazione alle risultanze delle indagini e dei
ritrovamenti effettuati, sia per effetto delle valutazioni e conseguenti
indicazioni dei soggetti preposti; se è certamente importante assicurare la
tutela di eventuali testimonianze archeologiche, non può non porsi in rilievo
come gli oneri economici derivanti da una definizione e attuazione delle
indagini in corso d’opera siano stati rilevanti.
Anche
per le criticità riconducibili a tale circostanza, si ritiene che un puntuale
svolgimento preventivo delle indagini, nei termini attualmente previsti dagli
art. 95 e 96 del D.lgs. n.163/2006, dovrebbe evitare in larga parte i maggiori
oneri verificatisi nel caso oggetto di ispezione.
Per quanto attiene alle problematiche di ordine geologico, in particolare a comportamenti del terreno attraversato dalle numerose gallerie non del tutto rispondenti a quanto ipotizzato in sede progettuale, queste hanno comportato maggiori oneri sia in relazione alla necessità di introdurre varianti, sia in relazione a richieste risarcitorie del Contraente generale per i maggiori oneri conseguenti all’anomalo andamento del cantiere.
Per quanto attiene alle problematiche di ordine geologico, in particolare a comportamenti del terreno attraversato dalle numerose gallerie non del tutto rispondenti a quanto ipotizzato in sede progettuale, queste hanno comportato maggiori oneri sia in relazione alla necessità di introdurre varianti, sia in relazione a richieste risarcitorie del Contraente generale per i maggiori oneri conseguenti all’anomalo andamento del cantiere.
Relativamente alle modifiche introdotte successivamente alla gara, si osserva
che il Capitolato speciale di affidamento (art. 6) precisa, con riferimento
alla redazione del progetto esecutivo, che “resteranno a totale carico del
contraente generale tutte le varianti necessarie ad emendare i vizi o ad
integrare le omissioni o le carenze del progetto definitivo, così come
verificato ed eventualmente modificato dal contraente generale in sede di
gara”; la disposizione esclude, pertanto che il contraente generale possa
avvalersi di eventuali errori o omissioni del progetto, non solo riconducibili
a quello esecutivo dallo stesso redatto, ma anche a quello definitivo posto in
gara.
Al riguardo, si ritiene che la complessità e vastità dell’intervento nonché la specificità di talune opere, quali le gallerie, possano effettivamente comportare la necessità di modifiche agli interventi previsti in sede di progetto, senza che ciò costituisca una evidente omissione progettuale; ciò con particolare riferimento alle indagini geologiche effettuate per la redazione del progetto.
La questione relativa al contenzioso sviluppatosi in corso d’opera appare meritevole di particolare attenzione, sia in relazione alla valutazione dell’effettivo impatto che le circostanze verificatesi possono aver determinato sull’esecuzione dei lavori, sia in relazione all’ammissibilità, in generale, di talune riserve nel caso di affidamento a contraente generale.
Si riscontra, al riguardo, come le modalità con cui sono state avanzate ed esaminate le riserve, siano state sostanzialmente simili a quelle di un appalto ordinario; l’affidamento a contraente generale dovrebbe presupporre, invece, valutazioni particolari, stante la più ampia libertà e responsabilità organizzativa posta in capo al soggetto affidatario rispetto a quella di un appalto tradizionale, in quanto oggetto dell’affidamento è la “realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori” (art. 9 del D.lgs. 190/2002 vigente all’epoca dell’appalto e così ripreso dall’art. 176 del D.lgs. n. 163/2006).
Al riguardo, si ritiene che la complessità e vastità dell’intervento nonché la specificità di talune opere, quali le gallerie, possano effettivamente comportare la necessità di modifiche agli interventi previsti in sede di progetto, senza che ciò costituisca una evidente omissione progettuale; ciò con particolare riferimento alle indagini geologiche effettuate per la redazione del progetto.
La questione relativa al contenzioso sviluppatosi in corso d’opera appare meritevole di particolare attenzione, sia in relazione alla valutazione dell’effettivo impatto che le circostanze verificatesi possono aver determinato sull’esecuzione dei lavori, sia in relazione all’ammissibilità, in generale, di talune riserve nel caso di affidamento a contraente generale.
Si riscontra, al riguardo, come le modalità con cui sono state avanzate ed esaminate le riserve, siano state sostanzialmente simili a quelle di un appalto ordinario; l’affidamento a contraente generale dovrebbe presupporre, invece, valutazioni particolari, stante la più ampia libertà e responsabilità organizzativa posta in capo al soggetto affidatario rispetto a quella di un appalto tradizionale, in quanto oggetto dell’affidamento è la “realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori” (art. 9 del D.lgs. 190/2002 vigente all’epoca dell’appalto e così ripreso dall’art. 176 del D.lgs. n. 163/2006).
E’ rimesso,
pertanto, al contraente generale un obbligo di risultato; ha, tra l’altro, il
compito di redigere il progetto esecutivo, verificando il definitivo redatto
dal committente, redigere le eventuali varianti che si dovessero rendere
necessarie in corso d’opera e curare direttamente rapporti con enti terzi,
quali i gestori delle interferenze.
Si
ritiene, comunque, che le particolari condizioni che connotano il contratto di
contraente generale, richiedendo allo stesso di porre in atto misure adeguate
per superare le criticità che si evidenziano in corso d’opera, presuppongono
che lo stesso, in relazione alle medesime criticità, possa adeguatamente
riorganizzare le proprie attività di cantiere, nell’ambito del vasto
intervento, evitando, per quanto possibile la diseconomica utilizzazione di
manodopera e mezzi. In sostanza, i maggiori oneri dovrebbero derivare
esclusivamente da circostanze del tutto imprevedibili, tali da non consentire
una riprogrammazione delle attività contestuale alle stesse, ed il calcolo
degli stessi dovrebbe essere limitato ai tempi strettamente necessari a consentire
l’attivazione di adeguati correttivi nell’impiego delle risorse e non
all’intera durata dell’impedimento.
Inoltre,
è evidente come debbano essere evitate valutazioni del tutto teoriche, sulla
base di dati tabellari circa l’impiego della manodopera e mezzi nelle
lavorazioni che costituiscono l’intervento.
Appare necessario, pertanto:
Appare necessario, pertanto:
·
il riferimento a dati concreti e documentati circa le risorse effettivamente
impiegate dal contraente generale nelle lavorazioni oggetto delle riserve;
·
un attento controllo, da parte della direzione lavori e dell’alta sorveglianza,
relativamente alla stretta attinenza tra circostanze imprevedibili verificatesi
in corso d’opera e gli impedimenti lamentati;
·
una verifica dell’adeguatezza e tempestività delle misure intraprese dal
contraente generale, al fine di superare le circostanze impeditive o dirottare
manodopera e mezzi più proficuamente su altre lavorazioni.
E’evidente
il rischio, in assenza di tali controlli e verifiche, di imputazione al
committente di oneri puramente teorici o connessi ad eventuali diseconomicità
derivanti da carenze organizzative del contraente generale, che impediscono
allo stesso di raggiungere la produttività programmata.
Per quanto attiene alla fase di esecuzione degli interventi, rilevato come le richieste risarcitorie avanzate dal contraente generale siano collegate principalmente alla ridotta produttività, invita l’ANAS e, tramite questa, i soggetti coinvolti nella definizione del contenzioso (Direttore dei lavori, Responsabile del procedimento, Collaudatori, Componenti di commissioni ex art. 240 del D.lgs. n.163/2006) ad adottare, nell’esame delle riserve, opportune cautele che evitino il rischio di imputazione al committente di oneri puramente teorici o riconducibili a carenze organizzative dello stesso contraente generale; in particolare invita a circoscrivere adeguatamente l’accoglimento delle richieste risarcitorie a casi eccezionali, limitatamente alle misure e ai tempi strettamente necessari alla riorganizzazione dell’attività da parte dell’appaltatore e ai costi dallo stesso effettivamente sostenuti e documentati.
Per quanto attiene alla fase di esecuzione degli interventi, rilevato come le richieste risarcitorie avanzate dal contraente generale siano collegate principalmente alla ridotta produttività, invita l’ANAS e, tramite questa, i soggetti coinvolti nella definizione del contenzioso (Direttore dei lavori, Responsabile del procedimento, Collaudatori, Componenti di commissioni ex art. 240 del D.lgs. n.163/2006) ad adottare, nell’esame delle riserve, opportune cautele che evitino il rischio di imputazione al committente di oneri puramente teorici o riconducibili a carenze organizzative dello stesso contraente generale; in particolare invita a circoscrivere adeguatamente l’accoglimento delle richieste risarcitorie a casi eccezionali, limitatamente alle misure e ai tempi strettamente necessari alla riorganizzazione dell’attività da parte dell’appaltatore e ai costi dallo stesso effettivamente sostenuti e documentati.
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