Eventuali errori di
allineamento delle opere progettate e commissionate dalla stazione appaltante
all'impresa appaltatrice non comportano inadempienze della prima, laddove le
costruzioni debbano sorgere in aperta campagna, senza problemi di allineamento o
di incastro con altri edifici adiacenti, cosicché l'eventuale errore di
allineamento avrebbe riverberato conseguenze pratiche molto modeste, per non
dire trascurabili, alle quali ben avrebbe potuto ovviare l'impresa
appaltatrice, sulla quale ricade l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del
contratto, da ricollegarsi alle particolari competenze professionali
dell'appaltatore, al quale detto obbligo impone ed agevolmente consente, entro
il margine di errore ipotizzabile, d'individuare il posizionamento più logico e
sensato compatibile coi vincoli progettuali, per come risultavano tecnicamente
leggibili. L'obbligo di esecuzione secondo buona fede del contratto impone
inoltre all'appaltatore di spendere i giorni di attesa di eventuali chiarimenti
da parte della Stazione appaltante per espletare attività contrattualmente
doverose e del tutto svincolate da quell'eventuale problema. Ciò in quanto un
minino di elasticità nell'organizzazione diacronica dei lavori deve ritenersi
insita nella professionalità dell'impresa edile, usa a confrontarsi con una
molteplicità di fattori, anche di carattere ambientale e climatico, che possono
inaspettatamente condizionare l'attività, richiedendo flessibilità e capacità
di adattamento in itinere.
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