L'impresa che abbia richiesto in termini la verifica triennale del
proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche
se la verifica sia compiuta successivamente.
La proroga a cinque anni dell'efficacia delle attestazioni SOA disposta
dall'art. 7, comma 1, della legge 01.08.2002, n. 166 e dall'art. 1 del d.P.R.
10.03.2004, n. 93, è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo
positivo esito. L'impresa che abbia richiesto in termini la verifica triennale
del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo il triennio
anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che
l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8,
del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, all'esito positivo della verifica stessa.
Viceversa l'impresa che abbia presentato la richiesta fuori termine può
partecipare alle gare soltanto dopo la data di positiva effettuazione della
verifica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza
18.07.2012 n. 27).
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