Il
Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione formulata dall'appellante
con la quale si sosteneva che l’A.T.I. aggiudicataria non avrebbe posseduto i
requisiti in misura maggioritaria, giacché le quote di partecipazione alla
predetta A.T.I. da parte delle due societa' erano paritarie (50%). Sul punto,
fermo restando l'indiscusso principio, più volte ribadito, secondo cui i
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento
(tra le più recenti, C.d.S., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6538; 8 novembre
2011, n. 5892), dovendo sussistere, come requisito di ammissione alla gara, una
perfetta coincidenza tra quota dei lavori (o, nel caso di forniture o servizi,
parti del servizio o della fornitura) eseguita dal singolo operatore economico
e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento (C.d.S., sez. III, 11
maggio 2011, n. 2805), il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto
statuito da C.d.S., sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6363, ove è stato affermato
che “Il disposto dell’art. 95 comma 2 d.P.R. n. 554 del 1999, secondo cui
l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria,
deve essere riferito non all’entità del requisito minimo complessivo prescritto
per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da
commettere, bensì alle quote effettive di partecipazione all’associazione,
sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo un qualifica adeguata,
assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di
ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di
classifica di ognuna delle altre; ciò perché, in caso diverso, si creerebbe un
vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di
determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero
privilegiate comunque le imprese di grande dimensione”.
In
mancanza, quindi, di ulteriori e diversi elementi, non può sostenersi che nel
caso di specie la partecipazione paritaria (50%) all’A.T.I. aggiudicataria delle
imprese che la costituiscono, implichi ex se la mancanza del possesso in capo
alla capogruppo mandataria dei requisiti di partecipazione maggioritaria
previsti dalla legge.
(Consiglio
di Stato, Sez. V, sentenza 28.9.2012, n. 5120)
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