Alle
gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche possono partecipare
imprese temporaneamente riunite (c.d. "a.t.i.").
Si
distingue tra a.t.i. di tipo orizzontale e a.t.i. di tipo verticale.
Le
a.t.i. orizzontali sono caratterizzate da una distribuzione meramente
quantitativa del lavoro appaltato, e ciascuna impresa deve essere iscritta
nella categoria prevalente per un quinto dell’importo dei lavori oggetto
dell’appalto, ovvero, se sono indicate, oltre alla categoria prevalente, altre
categorie, per un quinto dell’importo dei lavori di ogni singola categoria.
Le
imprese associate sono responsabili in solido nei confronti
dell’amministrazione.
Nelle
a.t.i. di tipo verticale si ha una specializzazione diversificata delle
associate e quindi una suddivisione qualitativa del lavoro. Esse sono
ammissibili solo quando nel bando di gara sono espressamente indicate opere
scorporabili.
Nelle
stesse ciascuna impresa risponde delle opere scorporabili che assume, salva la
responsabilità solidale della capogruppo.
Quando
il bando indica opere scorporabili, le stesse «possono essere assunte in
proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione
dell’offerta, che siano iscritte all’albo nazionale costruttori per categoria e
classifica corrispondenti alle parti stesse».
Ma
in tale ipotesi il bando deve indicare, oltre alle opere scorporabili, anche i
lavori della categoria prevalente, «ai fini dell’ammissibilità di imprese che
intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del
comma 2».
In
tale quadro emerge che le opere della categoria prevalente possono essere
assunte solo da a.t.i. orizzontali, che comportano una maggiore garanzia per
l’Amministrazione, stante la responsabilità solidale di tutte le associate.
Ove
vi siano anche opere scorporabili, sono ammissibili tre modelli di a.t.i.:
1) orizzontale, sia per lavori della
categoria prevalente, che per quelli scorporabili;
2) verticale, in cui un’impresa assume i
lavori della categoria prevalente, e altre imprese mandanti assumono le opere
scorporabili;
3) mista, cioè orizzontale per i lavori
prevalenti e verticale per quelli scorporabili.
L’unico
modello di a.t.i. mista prevista dalla legge è dunque quello delineato, in cui
ferma restando la necessità di un’a.t.i. orizzontale per i lavori di categoria
prevalente, è possibile un’a.t.i. verticale solo per quelli scorporabili.
Non
è invece ammissibile un’a.t.i. mista del tipo di quella ipotizzata
dall’appellante, ossia in parte orizzontale e in parte verticale anche per i
lavori di categoria prevalente, posto che la legge è chiara nel senso che i
lavori della categoria prevalente possono essere assunti solo da a.t.i.
orizzontali
Inoltre,
posto che l’a.t.i. di tipo verticale è normativamente prevista solo per le
opere scorporabili, se fosse ammissibile un’associazione verticale nell’ambito
di una orizzontale per i lavori della categoria prevalente, si dovrebbe
ipotizzare pure, nell’ambito dei lavori prevalenti, una scorporabilità di parte
di essi, da assumere da parte dell’associata verticale, il che non è possibile,
posto che solo il bando può stabilire quali sono le opere scorporabili, da
tenere distinte da quelle di categoria prevalente.
Un
altro dato inequivoco che emerge dalla normativa è che nelle a.t.i. verticali
le opere scorporabili possono essere assunte solo da imprese mandanti e non
anche dalla mandataria. In tal senso depone non solo la lettera della legge ma
anche la sua ratio, che non è solo quella, pretesa dall’appellante, di
consentire la più ampia partecipazione alle gare di appalto, ma anche quella di
assicurare un’adeguata garanzia all’Amministrazione contro il rischio di
inadempimenti contrattuali, rischio che aumenta allorché aumenta, come nel caso
di a.t.i., il numero di soggetti obbligati, specie se, singolarmente
considerati, non avrebbero i requisiti per partecipare alla gara.
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