L’art.
37, comma 19 del d.Lgs. 163/06 ha mantenuto intatto il nucleo normativo del
precedente art. 94 del d.P.R. 554/99, estendendone la portata ai casi di
normativa antimafia e comprendendo anche gli appalti di servizi e forniture. Il
nucleo normativo è, dunque, incentrato sull’esecuzione e sul subentro di altro
e diverso mandante e riguarda, dunque, la fase dell’esecuzione del contratto,
non la fase dell’affidamento, rispetto alla quale la presenza di una
interdittiva antimafia priva il concorrente della possibilità di aggiudicarsi
l’appalto.
Tale
lettura della norma è coerente con l’orientamento giurisprudenziale, secondo
cui il meccanismo in esame presuppone che il fallimento (così come le altre
circostanze preclusive citate dalla norma medesima) della mandante sia
intervenuto dopo la stipulazione del contratto, non spiegandosi, altrimenti, il
riferimento alla «prosecuzione» del rapporto di appalto, che implica la già intervenuta
insorgenza del rapporto stesso, mediante la sottoscrizione del contratto (cfr.
T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 ottobre 2005, n. 3261). Consiglio di Stato,Sezione V - Sentenza 20/06/2011 n. 3697
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