domenica 30 settembre 2012

SUBENTRO DI ALTRO E DIVERSO MANDANTE


L’art. 37, comma 19 del d.Lgs. 163/06 ha mantenuto intatto il nucleo normativo del precedente art. 94 del d.P.R. 554/99, estendendone la portata ai casi di normativa antimafia e comprendendo anche gli appalti di servizi e forniture. Il nucleo normativo è, dunque, incentrato sull’esecuzione e sul subentro di altro e diverso mandante e riguarda, dunque, la fase dell’esecuzione del contratto, non la fase dell’affidamento, rispetto alla quale la presenza di una interdittiva antimafia priva il concorrente della possibilità di aggiudicarsi l’appalto.
Tale lettura della norma è coerente con l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il meccanismo in esame presuppone che il fallimento (così come le altre circostanze preclusive citate dalla norma medesima) della mandante sia intervenuto dopo la stipulazione del contratto, non spiegandosi, altrimenti, il riferimento alla «prosecuzione» del rapporto di appalto, che implica la già intervenuta insorgenza del rapporto stesso, mediante la sottoscrizione del contratto (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 ottobre 2005, n. 3261). Consiglio di Stato,Sezione V - Sentenza 20/06/2011 n. 3697

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