Il
concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità ma come
similitudine tra le prestazioni, tenendo conto che l’interesse pubblico
sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli
imprenditori già attivi sul mercato ma al contrario l'apertura alla concorrenza
attraverso l’ammissione alle gare di tutti gli operatori economici per i quali
si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.(TAR Lombardia Brescia, sez. I – 12/06/2009 n. 1204; sez. II – 10/06/2010 n. 2304).
Peraltro in presenza di un servizio complesso e delicato –per il quale occorre sviluppare una capacità organizzativa e di coordinamento di prestazioni di differente tipologia– è ragionevole ritenere che la stazione appaltante abbia inteso rimettere alla Commissione di gara l'accertamento della sussistenza della capacità professionale del soggetto che ha partecipato alla procedura di selezione: ad essa era demandata una valutazione discrezionale dell’esperienza maturata in attività analoghe (tesa a selezionare tra i concorrenti coloro che risultano particolarmente qualificati sotto il profilo tecnico-finanziario), con l’apprezzamento dei servizi prestati e la loro comparazione rispetto a quelli specificamente richiesti.(cfr. sentenza sez. II – 31/08/2011 n. 1290).
La decisione conclusiva dell’amministrazione può sicuramente essere sindacata quando illogica, abnorme e contraddittoria, ma nel caso di specie il Collegio non ravvisa tali condizioni.
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 19.06.2012 n. 1088)
Peraltro in presenza di un servizio complesso e delicato –per il quale occorre sviluppare una capacità organizzativa e di coordinamento di prestazioni di differente tipologia– è ragionevole ritenere che la stazione appaltante abbia inteso rimettere alla Commissione di gara l'accertamento della sussistenza della capacità professionale del soggetto che ha partecipato alla procedura di selezione: ad essa era demandata una valutazione discrezionale dell’esperienza maturata in attività analoghe (tesa a selezionare tra i concorrenti coloro che risultano particolarmente qualificati sotto il profilo tecnico-finanziario), con l’apprezzamento dei servizi prestati e la loro comparazione rispetto a quelli specificamente richiesti.(cfr. sentenza sez. II – 31/08/2011 n. 1290).
La decisione conclusiva dell’amministrazione può sicuramente essere sindacata quando illogica, abnorme e contraddittoria, ma nel caso di specie il Collegio non ravvisa tali condizioni.
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 19.06.2012 n. 1088)
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