domenica 2 settembre 2012

IL CONCETTO DI SERVIZIO ANALOGO


Il concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già attivi sul mercato ma al contrario l'apertura alla concorrenza attraverso l’ammissione alle gare di tutti gli operatori economici per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.(TAR Lombardia Brescia, sez. I – 12/06/2009 n. 1204; sez. II – 10/06/2010 n. 2304).
Peraltro in presenza di un servizio complesso e delicato –per il quale occorre sviluppare una capacità organizzativa e di coordinamento di prestazioni di differente tipologia– è ragionevole ritenere che la stazione appaltante abbia inteso rimettere alla Commissione di gara l'accertamento della sussistenza della capacità professionale del soggetto che ha partecipato alla procedura di selezione: ad essa era demandata una valutazione discrezionale dell’esperienza maturata in attività analoghe (tesa a selezionare tra i concorrenti coloro che risultano particolarmente qualificati sotto il profilo tecnico-finanziario), con l’apprezzamento dei servizi prestati e la loro comparazione rispetto a quelli specificamente richiesti.(cfr. sentenza sez. II – 31/08/2011 n. 1290).

La decisione conclusiva dell’amministrazione può sicuramente essere sindacata quando illogica, abnorme e contraddittoria, ma nel caso di specie il Collegio non ravvisa tali condizioni.
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 19.06.2012 n. 1088)

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