Nel
caso di esclusione di una impresa dalla gara da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il rinnovo degli atti deve
consistere nella sola valutazione dell'offerta illegittimamente pretermessa.
Nella
gara per l'affidamento di contratti pubblici l'interesse fatto valere dal
ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per
l'aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento
dell'esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il
rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell'offerta
illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima
commissione preposta alla procedura (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 26.07.2012 n. 30).
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