1.
Nelle gare d’appalto da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita,
anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico
del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione
appaltante. Infatti, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art.
121 del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207, è attribuita al responsabile del
procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di
approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare
le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice.
2.
Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di
anomalia delle offerte va circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica
erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che
connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui
compete il più ampio margine di apprezzamento.
3.
Anche se è vero che, in sede di verifica delle offerte anomale, la valutazione
di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente
e in modo "parcellizzato" sulle singole voci di prezzo, dal momento
che l’obiettivo dell’indagine è accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo
complesso, e non delle sue singole componenti, non può ritenersi che il
subprocedimento di verifica è viziato per il solo fatto che il R.U.P. si è
limitato a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia, e
non anche per le altre. Infatti, il concorrente interessato dalla verifica, al
fine di illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, è in ogni
caso ammesso a fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento
dell’offerta, e quindi anche su voci non direttamente additate dalla stazione
appaltante siccome incongrue.
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