martedì 4 dicembre 2012

VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE


1. Nelle gare d’appalto da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante. Infatti, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 121 del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207, è attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice.
2. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte va circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento.
3. Anche se è vero che, in sede di verifica delle offerte anomale, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente e in modo "parcellizzato" sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, e non delle sue singole componenti, non può ritenersi che il subprocedimento di verifica è viziato per il solo fatto che il R.U.P. si è limitato a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia, e non anche per le altre. Infatti, il concorrente interessato dalla verifica, al fine di illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, è in ogni caso ammesso a fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta, e quindi anche su voci non direttamente additate dalla stazione appaltante siccome incongrue.

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