Nessuna concessione edilizia senza il consenso
del condominio quando il titolo richiesto riguarda l’uso del bene comune. È
quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza del 28
settembre 2012, n. 5128. In sede di rilascio del titolo abilitativo
edilizio sussiste l’obbligo per il Comune di verificare il rispetto, da parte
dell’istante, dei limiti privatistici a fronte dell’incidenza dell’opera su una
parte comune dell’edificio condominiale. È pertanto legittima e ragionevole la richiesta
da parte dell’Amministrazione del consenso del condominio che assume così la
qualità di controinteressato.
Nella fattispecie il comproprietario di un
appartamento aveva chiesto di poter realizzare un abbaino al piano secondo
(sottotetto) dell'edificio condominiale, di pertinenza dell'appartamento di sua
proprietà, per ottenere una migliore illuminazione del locale-soggiorno la cui
finestra era parzialmente coperta dall'ala del tetto dell'edificio.
Nessun commento:
Posta un commento