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sulla G.U. n. 299 del 13 dicembre 2012 il decreto
legislativo 15 novembre 2012, n. 218: Disposizioni integrative e correttive
al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136
L’articolo
2 del provvedimento modifica l’articolo 85 del Codice Antimafia , che elenca
gli operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.
La
novità è rappresentata dal fatto che si va ad ampliare le categorie di soggetti
nei cui confronti devono essere espletate le prescritte verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia.
In
particolare, il decreto correttivo estende le verifiche antimafia:
a)
ai gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), che vengono equiparati nei
controlli ai consorzi di cui all’art. 2602 c.c. (comma 2, lett. d); su questo
aspetto va ricordato che il decreto legislativo n. 240 del 1991 (Norme per
l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un
Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge
29 dicembre 1990, n. 428) dispone all’art. 10 che si applichino ai GEIE “le
disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o
di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei
di imprese e per i consorzi” ; la stessa disposizione prevede l’applicazione ai
GEIE anche della legislazione antimafia (in particolare delle leggi nn. 575 del
1965, 646 del 1982 e 55 del 1990);
b)
ai membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché ai componenti
dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità
amministrativa degli enti dipendente da reato (comma 2-bis); su questo aspetto
va ricordato che l’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 esclude la responsabilità della persona giuridica se la stessa ha
affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
c)
alle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. In particolare la
documentazione antimafia dovrà riguardare coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa;
d)
alle società concessionarie di giochi pubblici .
Nell’ambito
di tali società, la documentazione antimafia dovrà riferirsi:
-
ai soci con capitale o patrimonio superiore al 2%;
-
ai direttori generali;
-
ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle organizzazioni in Italia
di soggetti non residenti;
-
al legale rappresentante, ai componenti dell’organo di amministrazione di
società di capitali che detengano quote della concessionaria di giochi
pubblici;
-
alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano le società
di capitali che detengono quote della concessionaria di giochi pubblici, nonché
ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Per
tutte questi soggetti la documentazione antimafia deve riferirsi anche al
coniuge non separato.
L’articolo
3 interviene sull’articolo 86 del Codice Antimafia, che dispone in ordine alla
validità della documentazione antimafia.
La
documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia; la prima, rilasciata dal prefetto, consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67.
Fuori
dai casi in cui è richiesta l'informativa antimafia e nei casi urgenti, i
contratti e i subcontratti sono stipulati previa acquisizione di apposita
autocertificazione.
L'informazione
antimafia, rilasciata dal Prefetto e richiesta prima di stipulare, approvare,
autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire
i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia superiore a
determinate soglie , consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67,
nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle
società o imprese interessate dalla verifica.
E’
stabilito che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data
di acquisizione, mentre l’informazione antimafia ha , di regola, una validità
di dodici mesi dalla data di certificazione. In materia di procedimento di rilascio
delle informazioni antimafia le modifiche consistono nel fatto che se il
soggetto cui l’informazione antimafia si riferisce è censito dalla banca dati
nazionale:
•
il prefetto deve rilasciare l’informazione liberatoria immediatamente , se la
consultazione della banca dati dà esito positivo;
•
il prefetto deve rilasciare l’informazione antimafia (liberatoria o
interdittiva) solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche se la
consultazione della banca dati rileva l’esistenza di cause ostative. In questo
caso il prefetto ha a disposizione 45 giorni che, in caso di verifica
complessa, possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni .
Per
quanto riguarda, invece, il soggetto non censito dalla banca dati nazionale, il
decreto correttivo:
-
esclude che il prefetto possa rilasciare immediatamente la comunicazione
liberatoria;
-
impone al prefetto di effettuare le stesse verifiche previste per l’ipotesi in
cui dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa .
Conseguentemente,
il prefetto anche in questo caso dovrà rilasciare la comunicazione (liberatoria
o interdittiva) entro 45 giorni dalla richiesta, prorogabili al massimo di
ulteriori 30.
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