Con
la sentenza 20033 del 15 novembre 2012, la Cassazione ha affermato che se nel
cantiere sono presenti ancora opere da completare, il lavoratore edile non
può essere licenziato per fine lavori. Per la Suprema corte, per procedere
ai licenziamenti è necessario ricorrere alla procedura collettiva prevista
dalla legge
n. 223 del 1991.
Nel caso di specie la Corte di merito aveva accolto il ricorso del lavoratore
rilevando che la disciplina sui licenziamenti collettivi non trovava
applicazione nel solo caso in cui la fase lavorativa fosse del tutto ultimata e
non quando fosse in via di completamento.
L'impresa
si è rivolta ai giudici di legittimità sostenendo di avere rispettato i criteri
di scelta indicati dalla legge
n. 223 del 1991 avendo proceduto al licenziamento del muratore in base
a esigenze tecnico-produttive, all'anzianità e con l'avallo delle
organizzazioni sindacali.
Ma la Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che «in caso di lavori
edili non ancora del tutto ultimati, non si può fare ricorso alla disciplina
"agevolata" ma deve essere applicata la procedura prevista dagli
articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 caratterizzata da un complesso iter
che inizia con formali comunicazioni ai sindacati e prosegue secondo fasi
normativamente predeterminate il cui mancato rispetto comporta l'invalidità del
licenziamento. Non è quindi sufficiente ai fini della validità del recesso il
mero rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge ma è necessario
osservare tutta la procedura».
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