Il
complesso normativo degli artt. 272 e 273 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (Parte IV - Contratti relativi a forniture e altri
servizi nei settori ordinari) testimonia della volontà del legislatore di
affidare al R.U.P. non solo una competenza diretta circa la osservanza delle
procedure tecnico-amministrative, ma una ingerenza in tutte le fasi degli
interventi predisposti dalle Amministrazioni, prevedendo laddove non vi sia una
competenza operativa e diretta del RUP, compiti di segnalazione,
sollecitazione, razionalizzazione, organizzazione, i cui relativi adempimenti
ricadono anche in settori di competenza di servizi diversi
dell’Amministrazione.
Va ricordato che l’art. 272 del Regolamento n. 207/2010, di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti, prevede che il RUP “provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento”.
Va ricordato che l’art. 272 del Regolamento n. 207/2010, di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti, prevede che il RUP “provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento”.
Il
successivo art. 273 (comma 1, lett. f) dispone poi che il R.U.P. “effettua le
attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi
procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il
corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi
competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni,
impedimenti, ritardi”; ed alla lettera g) che “svolge, in coordinamento con
il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza
nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione
aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini
dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso
agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal
codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della
conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni
contrattuali”. (sentenza numero 38 del 24 gennaio 2012 pronunciata dalla
Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale)
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