PARERE
DELL’AVCP N. 158 DEL 27/9/2012
L’art.
90, comma 7, del Codice degli appalti demanda al regolamento di definire “le
modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione, concorsi di idee”; a norma del quinto comma dell’articolo 253
del D.P.R. 207 del 2010, pertanto: “ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del
codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1,
lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di
residenza”.
Nella
fattispecie all’esame – concernente l’affidamento di servizi di Direzione
Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori citati in oggetto – si ritiene, quindi, che non
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della
disposizione normativa sopra citata, non trattandosi dell’affidamento di un
incarico di progettazione e che, pertanto, non necessiti nemmeno l’osservanza
della norma che impone la presenza di un progettista giovane professionista
(laureato abilitato da meno di cinque anni rispetto alla data del bando)
all’interno del raggruppamento.
Le
disposizioni citate, e la norma primaria con nitida chiarezza, riferiscono,
infatti, la necessaria presenza del c.d. “giovane professionista” alle sole
gare aventi ad oggetto la progettazione delle opere; quindi, alle procedure per
l’affidamento di incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e
concorsi di idee e non già all’affidamento dei servizi in oggetto.
Giova,
peraltro, evidenziare che, ai sensi dell’evocata disposizione asseritamente
violata – in quanto il “giovane professionista” non avrebbe avuto una precisa
attribuzione né in relazione al legame giuridico con gli altri soggetti
partecipanti né in relazione alla attività allo stesso affidata – anche una
semplice collaborazione soddisferebbe l’obbligo di legge (ex multis: Cons.
Giust. Amm., 2 marzo 2009, n. 95; T.AR. Veneto, Sez. I, 28 febbraio 2008, n.
492).
Inoltre,
a ben vedere, per poter partecipare all’affidamento di incarichi di
progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere
come associato un professionista abilitato da almeno cinque anni all’esercizio
della professione, atteso che la norma parla soltanto di “presenza” di un
giovane professionista, con evidenti finalità di carattere promozionale, non
potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di
associarlo al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di
un r.t.i. alle stesse procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di
progettazione – diverse da quella in esame – è sufficiente che nella compagine
del raggruppamento sia prevista la presenza, con rapporto di collaborazione
professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all’albo
da almeno cinque anni, ma senza la necessità che questi assuma anche
responsabilità contrattuali.
La
giurisprudenza amministrativa, d’altronde, ha da tempo chiarito come la
prescrizione di cui trattasi, relativa alla necessaria presenza nella compagine
del raggruppamento di un “giovane professionista”, risponda ad evidenti
finalità di carattere “promozionale”, onde garantire allo stesso la possibilità
di svolgere un utile apprendistato e arricchire il proprio bagaglio
curricolare, ma non comporti l’obbligo di associare il giovane professionista
al raggruppamento (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347). Oltretutto,
il requisito che richiede nelle gare per servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria che i raggruppamenti temporanei garantiscano la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni, non viene interpretata
letteralmente come un obbligo posto a pena di esclusione.
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