Ai
sensi dell'art. 122, co.7, Dlgs. 163/2006 "I lavori affidati ai sensi del
presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi
mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo
della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo
37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste."
A
fronte di tale perspicua e cogente disciplina normativa, in grado quindi di
integrare la disciplina di gara anche con effetto pregiudizievole della
partecipazione alla stessa, va esclusa la ditta che ha dichiarato di voler
subappaltare i lavori inerenti alla categoria OG1 per una quota del 30 %,
quindi superiore a quella indicata dalla norma testé riprodotta, ancorché tale
lavorazione sia qualificata "prevalente" dalla disciplina di gara.
In
conclusione, il quadro normativo di riferimento, nel quale va collocata la
selezione in esame, contempla un limite quantitativo al subappalto, pari al 20
% dei lavori della categoria prevalente, quindi percentualmente inferiore a
quella del 30 % prevista dalla norma generale di cui all'art. 118 del d.lgs. n.
163/2006.
Qualora
la lex specialis commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza
di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed
incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa
all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua
incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della
sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa
Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando (cfr.
AVCP pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008). Parere AVCP n.2 dell’ 8/2/2012.
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