Il
D.M. 14/01/2008, recante le Norme tecniche per le costruzioni, prescrive che gli
impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo
devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione
allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti e che
tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all’impiego.
Gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, e disporre di
apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e
di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto.
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con
processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza
con la norma UNI EN ISO 9001, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni
contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Detto sistema di
controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti autorizzati
dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei
criteri di cui al D.M. 09/05/2003 n. 156 (Certificazione FPC).
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con
processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione.
In pratica la certificazione FPC è obbligatoria per gli impianti di produzione
di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato. Per calcestruzzo
prodotto con processo industrializzato si intende, ai sensi del punto 11.2.8
del D.M. 14/01/2008, "quello prodotto mediante impianti, strutture e
tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al
cantiere stesso”.
Nel
caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al
costruttore, nell’ambito di uno specifico cantiere, il sistema di gestione
della qualità del costruttore, certificato da un organismo accreditato, deve
comprendere l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della
produzione dell’impianto, conformemente alle medesime specifiche sopra citate.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a
rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi, e dovrà
comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M.
14/01/2008 e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della
certificazione del controllo di processo produttivo.
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 mc di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il direttore dei lavori deve in questi casi avere, prima dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 11/04/2008.
L'Osservatorio sul
calcestruzzo e sul calcestruzzo armato (organismo istituzionale costituito
dalle componenti pubbliche e private presso il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), ha reso disponibili nella sezione “Database” del proprio sito
Internet (www.osservatorioca.it) i
link diretti agli elenchi dei certificati FPC emessi da ciascuno degli
Organismi abilitati.
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