Con
la circolare del 5/12/2012 n. 145 il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha fornito indicazioni
sulla liquidazione dei compensi professionali tra professionista e committente,
ed in particolare sulla funzione di vidima delle parcelle da parte degli Ordini alla
luce dell’abrogazione, prevista dal D.L. 24/01/2012 n. 1, delle tariffe
professionali.
Tale abrogazione, secondo il CNAPPC, ha infatti determinato perplessità sul ruolo delle “commissioni parcelle” incaricate di emettere dei pareri sulla liquidazione degli onorari, ma a tal proposito si ribadisce che rimane immutata la funzione di vidima da parte del Consiglio dell’Ordine.
Tale abrogazione, secondo il CNAPPC, ha infatti determinato perplessità sul ruolo delle “commissioni parcelle” incaricate di emettere dei pareri sulla liquidazione degli onorari, ma a tal proposito si ribadisce che rimane immutata la funzione di vidima da parte del Consiglio dell’Ordine.
A
proposito dei criteri sulla base dei quali effettuare tale vidima, il CNAPPC
precisa quanto segue:
- nei lavori privati occorrerà
attenersi a quanto indicato dal D.M. 140/2012, a cui peraltro farà
riferimento anche il giudice eventualmente chiamato in causa. A tal proposito
la giurisprudenza della Corte di Cassazione con le sentenze del 21/11/2012 n.
20421 e del 12/10/2012 n. 17406 ha ritenuto si debba applicare quanto stabilito
dal D.M. 140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali siano iniziate
prima dell'abrogazione del sistema tariffario, e cioè prima del 24/01/2012
(data di entrata in vigore del D.L. 1/2012);
- per la determinazione dei compensi nei lavori
pubblici, sia i Consigli dell’Ordine (nella loro funzione di opinamento) sia le
stazioni appaltanti potranno continuare a fare riferimento ai parametri
indicati dal D.M. 4/4/2001 fino a quanto non verrà emanato il nuovo
Decreto congiunto dai ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture.
Il CNAPPC ricorda infine
come per scongiurare contenziosi, il professionista ha l’obbligo di
pattuire, per iscritto, un vero e proprio contratto da presentare al cliente relativo alla prestazione da svolgere, ai tempi, ai compensi
(specificando spese, oneri e contributi) ed evidenziando anche il grado di
complessità dell’incarico e gli estremi della polizza assicurativa (con
indicazione dei massimali). Il contratto dovrà quindi essere definito nei
particolari sin dal conferimento dell’incarico.
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