Il
principio della responsabilità solidale negli appalti ha avuto molti
rimaneggiamenti quest'anno.
Com'è
noto, l'istituto prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore
per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni.
A
marzo il Decreto Semplificazione Fiscale (D.L.
16/2012) ha esteso la
responsabilità solidale anche al committente aggiungendo inoltre tra gli
adempimenti oggetto di responsabilità anche il versamento dell'IVA.
Successivamente,
ad agosto, il Decreto Sviluppo (D.L.
83/2012) all'art.
13-ter ha rimaneggiato la disciplina, precisando inoltre le modalità di esonero
per l'appaltatore dalla responsabilità solidale con il subappaltatore La
disposizione, in sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del
committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore
e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
contratto. La norma tuttavia offre una scappatoia in quanto esclude la
responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione
attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del
corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore/appaltatore. Tale documentazione, secondo quanto previsto dalla
stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF
o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia
l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del
corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della
predetta documentazione.
Il
Decreto Sviluppo introduce un'altra novità importante: l'esclusione delle
stazioni appaltanti dall'applicazione delle disposizioni e quindi la
restrizione del campo di applicazione al solo settore privato. Pertanto il
Decreto sviluppo ha agevolato le amministrazioni aggiudicatrici, preoccupate
dalla versione del D.L. 16/2012 che introducendo la responsabilità solidale del
committente, le gravava dell'onere di verificare la fedeltà fiscale e
contributiva di appaltatori e subappaltatori.
Ad
ottobre, a fronte dei dubbi lasciati dalla normativa, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 40/E con cui ha fornito chiarimenti in merito.
Nello
specifico la circolare chiarisce la questione dell'entrata in vigore delle
disposizioni, stabilendo che vanno applicate “solo per i contratti di
appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
norma, ossia dal 12 agosto 2012” e, relativamente a questi, “solamente in
relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012”. Inoltre
indica che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può
essere resa, in alternativa all’asseverazione dei professionisti abilitati,
anche attraverso una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
che deve indicare:
•
il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti
è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un
versamento di imposta, ovvero se, in relazione alle fatture oggetto del
contratto, è stato applicato il regime dell’ “IVA per cassa” (oppure la
disciplina del “reverse charge”);
•
il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state
versate, mediante scomputo totale o parziale;
•
gli estremi del modello F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’IVA
e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente;
•
l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al
contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Articolo pubblicato sul
quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it
il 6 dicembre 2012, all'indirizzo http://www.leggioggi.it/2012/12/06/la-responsabilita-solidale-negli-appalti/
Il
Vademecum affronta, in particolare, gli aspetti contributivi e retributivi
dell'istituto, nonché quelli degli istituti correlati.
La
responsabilità solidale si ha quando due o più soggetti sono obbligati per una
stessa prestazione e, pertanto, il creditore può rivolgersi ad uno dei debitori
il cui adempimento libera gli altri debitori.
Ai
sensi dell'art. 1292 c.c., infatti, ciascun debitore può essere costretto
all'adempimento per la totalità della prestazione e, in tal caso, l'adempimento
da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.
Il
debitore che ha pagato l'intero debito, però, può rivalersi verso gli altri,
ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd. azione di
regresso).
La
responsabilità solidale mira a rafforzare il credito in quanto tale,
attribuendo al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione
ad uno qualunque dei debitori.
Nell'ambito
degli appalti, più precisamente, il regime della responsabilità solidale tende
a rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori che risulta essere garantita
non solamente dal loro diretto datore di lavoro, ma anche da tutti coloro che
rientrano nella struttura produttiva dell'appalto in base ad esigenze puramente
organizzative ed economiche.
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