L'errore
in cui sia incorso un concorrente nella formulazione dell'offerta, specie
relativamente alla componente economica di essa, può essere rettificato ex
officio dall'amministrazione e per essa dalla commissione, solo ove sia ictu
oculi riconoscibile in base a un semplice calcolo aritmetico e non necessiti di
approfondimenti o di attività di interpretazione e ricostruzione della volontà
dell'offerente. La giurisprudenza, condivisa dal Collegio è costante sul punto
(cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, 4 gennaio 2021, n. 62; Consiglio di
Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7758; T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 35/2020;
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., 16 marzo 2016, 1077;
TAR Campania, Napoli, sez. I, 1 dicembre 2015, n. 5530). Tar Lazio – Roma, sez.
III 22 giugno 2021 n. 7416
Nessun commento:
Posta un commento