Con il parere n. 918/2021, il Mims risponde sulla questione dei rapporti tra commissione di gara e stazione appaltante nel caso in cui l'operato della prima non «venga ritenuto corretto» dalla stazione appaltante. Il compito della commissione di gara si sostanzia nella valutazione dell'offerta tecnico/economica, mentre compete poi al Rup predisporre gli atti per l'approvazione dell'operato della commissione.
Qualora
si ritenesse necessario, il Rup può procedere con riconvocazione della
commissione «per specifici approfondimenti istruttori su punti controversi, che
possono sfociare in una modifica dei provvedimenti assunti (Tar Milano,
sentenza n. 1955/2019)».
Nel
parere si precisa che la conduzione delle operazioni avviene sotto l'egida e
controllo di un unico soggetto, il Rup appunto, a cui spettano, anche per la centralità
ad esso assegnata dal Codice dei contratti, «compiti di verifica e supervisione
sull'operato della Commissione». Pertanto, sulla scorta anche di quanto
sostenuto in tempi recenti dal Tar Lecce, sentenza, n. 311/2021, si sottolinea
che «in ogni caso, anche un'offerta giudicata positivamente dalla Commissione
di gara, perché rispondente a criteri di valutazione stabiliti nel bando, può
essere ritenuta dall'amministrazione aggiudicatrice non conveniente o non idonea
rispetto alle esigenze che la stessa si propone di realizzare attraverso
l'affidamento del contratto». Anche in questa fase, evidentemente, è
fondamentale il ruolo del Rup che deve anche tutelare "le ragioni"
della stazione appaltante proponendo di non aggiudicare l'appalto.
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