La
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.10371/2021 pubblicata il 20 aprile, interviene
in merito alla realizzazione di un isolamento termico delle superfici che
interessano un fabbricato
condominiale, nonché nella esecuzione delle collegate opere accessorie e di
ripristino della facciata. La realizzazione di un "cappotto termico"
sulle superfici esterne dell'edificio condominiale, in quanto volta a migliorare
l'efficienza energetica dello stesso, non dà luogo ad opera che possa ritenersi
suscettibile di utilizzazione separata, agli effetti dell'art. 1121, comma 1,
c.c., né, una volta eseguita, configura una cosa che è destinata a servire i
condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato,
sicché le relative spese possano intendersi da ripartire in proporzione
dell'uso o da porre a carico del solo gruppo dei condomini che ne trae utilità.
La
sentenza ricorda che il "cappotto termico" da realizzare sulle
facciate dell'edificio condominiale, al fine di migliorarne l'efficienza
energetica, non è opera destinata all'utilità o al servizio esclusivo dei
condomini titolari di unità immobiliare site nella parte non interrata del
fabbricato, come sostengono i ricorrenti (proprietari di locali interrati
serviti da autonomo ingresso). Le opere, gli impianti o manufatti che, come il
"cappotto" sovrapposto sui muri esterni dell'edificio, sono
finalizzati alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli
agenti termici, vanno ricompresi tra quelli destinati al vantaggio comune e
goduti dall'intera collettività condominiale (art. 1117, n. 3, c.c.), inclusi i
proprietari dei locali terranei, e non sono perciò riconducibili fra quelle
parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa,
ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123,
commi 2 e 3, c.c. Ne consegue che, ove la realizzazione del cappotto termico
sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, c.c.,
per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Nell'ordinanza la
Cassazione aggiunge inoltre che una delibera che disponga una innovazione
diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato non deve
essere volta necessariamente anche al "miglioramento del decoro
architettonico" della facciata, essendo, al contrario, l'eventuale
alterazione del decoro architettonico un limite imposto alla legittimità della
innovazione (art. 1120, ultimo comma, c.c.).
Nessun commento:
Posta un commento