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Tar Lazio, Roma, sezione III, con sentenza n. 7852/2021si è espresso sulla
pretesa illegittimità della nomina della commissione di gara, per un appalto
sottosoglia comunitaria, per violazione del principio di rotazione. Principio
richiamato nel comma 3 dell'articolo 77 del Codice dei contratti.
Nella
sentenza si evidenzia che l'articolo 77 (e 78) del Codice ed in specie il comma
3 «che prevede come la commissione giudicatrice sia composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto» con scelta dall'albo a
gestione Anac, allo stato attuale risulta "inapplicabile" per effetto
del Dl 32/2019 (convertito dalla legge 55/2019) e tale situazione risulta anche
estesa, temporalmente, fino al 30 giugno 2023 dal Dl 77/2021. In pratica
risulta attualmente inapplicabile non solo la disciplina sulla nomina dei commissari
che avrebbero dovuto essere attinti dall'albo di esperti a gestione Anac (data
l'inesistenza dell'albo predetto) ma sono inapplicabili le stesse norme che
disciplinano la nomina della commissione di gara in ambito sotto soglia per cui
si consente la scelta di membri interni (compreso il caso in cui l'appalto da
aggiudicare non risulti di particolare complessità).
Nell'attuale
situazione, puntualizza la sentenza – stante l'inoperatività dell'albo dei
commissari - «vale la disciplina transitoria dettata dall'art. 216, comma 12,
del Codice» in cui si precisa che «fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante (…)».
Il
congelamento/sospensione, e quindi l'inapplicabilità, del comma 3 dell'articolo
77 ovvero della nomina/scelta dei commissari dall'albo coinvolge anche le
ulteriori prescrizioni della norma compresa quindi la nomina dei commissari
negli appalti sotto la soglia comunitaria. Testualmente, in sentenza si legge
che «l'obbligo di scegliere commissari esterni tranne che per gli appalti sotto
soglia è strettamente legato alla nuova disciplina che consentirà di attingere
all'Albo istituendo come è stato già affermato in pronunce giurisprudenziali
(TAR Lombardia sezione Brescia 716/2020 )».
L'attuale
vincolo, nella scelta dei commissari, pertanto si ravvisa nell'obbligo «di
scegliere i membri tra persone con professionalità adeguata in base a criteri
preventivamente individuati», ma, prosegue la sentenza, «la mancata
individuazione di tali criteri nell'atto di nomina, come è avvenuto nel caso di
specie, non determina automaticamente l'illegittimità della scelta che dipende
dalla non adeguatezza della scelta».
Si
tratta di una mera irregolarità formale che non determina illegittimità degli
atti adottati considerato che la ratio legis della prescrizione «è quella di
impedire che scelte delicate che determinano l'aggiudicazione di rilevanti
appalti siano affidate a persone non in grado di padroneggiare gli elementi
delle offerte tecnica ed economica (Consiglio di Stato 4865/2019, 6135/2019 )».
E
neanche è ritenuta condivisibile, la pretesa violazione del principio di
rotazione pur richiamato dal predetto comma 3 dell'articolo 77 del Codice. Tale
principio non può ritenersi attualmente operativo stante il
"congelamento" applicativo della norma in parola. Tuttavia, la
rotazione, è stata prevista dall’Anac nel regolamento sulla nomina delle
proprie commissioni di gara adottato con la deliberazione n. 620/2016.
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