Con
la sentenza n. 24915/2021, la Corte
di cassazione (quarta sezione penale) ha affermato il principio di diritto
secondo cui il coordinatore per l'esecuzione ha una posizione di garanzia che
non va confusa con quella del datore di lavoro.
Egli
ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale
configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non
anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività
lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro,
dirigente, preposto). L'unica eccezione è costituita dalla previsione di cui
all'art. 92 lett. f) del D.Igs. 81/2008
secondo cui egli, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, ed immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
Il
coordinatore per l'esecuzione, in altri termini, non è il controllore del
datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale.
Con
riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di
garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa
antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta
vigilanza", consistenti:
a)
nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla
scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità
dei lavoratori;
b)
nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e
nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e
coordinamento;
c)
nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese
esecutrici adeguino i rispettivi POS.
Il
controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente
formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla
conformazione delle lavorazioni.
Essenziale è che alla
previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione,
che compete alle imprese esecutrici. Attività di verifica che tuttavia non può
significare presenza quotidiana nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti
delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo.
Mentre
le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi
poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera
attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto
lo ha solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f)
d.lgs. n.81/2008).
L'obbligo
di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché è norma di chiusura
che, eccezionalmente, individua la posizione di garanzia del CSE nel
potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose,
il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una
periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni
pericolose.
Per
il resto, il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti topici delle
lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l'attuazione
dei piani 'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Certo non può
esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto
esplicato e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere
quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè
dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie).
Parallelamente, l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una
presenza diuturna, ma le tracce di azioni di coordinamento, di informazione, di
verifica, e la loro adeguatezza sostanziale.
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