Il concorrente che abbia
partecipato a una gara successivamente annullata dal giudice amministrativo ha
diritto a vedersi riconosciuto dall'ente appaltante il risarcimento del danno
subito, quantificabile nelle spese inutilmente sostenute per la partecipazione
alla gara.
Ciò
in virtù dei principi che regolano la responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione - e quindi anche delle stazioni appaltanti - secondo
cui quest'ultima è chiamata a rispondere dei danni causati da comportamenti che
abbiano generato un affidamento incolpevole nei soggetti privati con cui la
stessa entra in relazione. (Tar Lazio, Sez. II, 12 marzo 2021, n. 3063)
Durante
lo svolgimento della procedura, la gara veniva annullata a seguito di una
pronuncia del Tar – poi confermata dal Consiglio di Stato – che rilevava come
l'individuazione dei lotti in cui era suddivisa la gara era contraria ai
principi di massima concorrenzialità e di apertura al mercato, oltre che lesiva
dell'interesse della stessa stazione appaltante a favorire la più ampia
partecipazione di operatori economici. In particolare, il giudice
amministrativo evidenziava le rilevanti lacune istruttorie e di analisi di
mercato che avevano caratterizzato la fase di preparazione della gara, che
avevano causato una forte restrizione della partecipazione.
A
fronte di tali vicende il consorzio concorrente avanzava domanda di
risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione
all'inutile partecipazione alla gara. A tal fine evidenziava di aver
partecipato alla gara confidando del tutto incolpevolmente nelle piena
legittimità della stessa, anche in relazione alla conclamata professionalità
della stazione appaltante comunemente ritenuta tra quelle maggiormente
qualificata a livello nazionale. Tale partecipazione aveva comportato dei costi
per la preparazione dell'offerta, sia per l'impiego delle strutture interne che
per il ricorso a consulenti esterni. A fronte di tale situazione, l'improvvisa
interruzione delle trattative avviate con la pubblicazione del bando, dovuta
alla pronuncia di illegittimità della gara emanata dal giudice amministrativo,
era da imputare esclusivamente a un comportamento colposo posto in essere dalla
stazione appaltante.
Quanto
alla quantificazione del danno di cui chiedeva il risarcimento, la stessa si
fondava su una serie di voci. In primo luogo la perdita di guadagno conseguente
alla chance di aggiudicazione dei lotti per i quali il consorzio aveva presentato
offerta, calcolata nel 10% del valore dei lotti rapportato al numero dei
partecipanti o nel 2% di detto valore. In secondo luogo le spese inutilmente
sostenute per la partecipazione alla gara, rappresentate dai costi esterni e
dai costi interni di struttura.
Ai
fini di delimitare l'ambito della responsabilità precontrattuale della stazione
appaltante, il giudice amministrativo ricorda che nella fase pubblicistica di
svolgimento della gara – che si contrappone a quella privatistica di esecuzione
del contratto – la stazione appaltante è tenuta a seguire le regole di
responsabilità che disciplinano l'attività negoziale della stessa nelle
trattative c.d. multiple o parallele, cioè condotte contestualmente con una
pluralità di soggetti, ovvero i concorrenti che partecipano alla gara. Tra
queste regole di responsabilità assumono particolare rilievo quelle che
discendono dai principi generali di comportamento secondo correttezza e buona
fede. In base alla giurisprudenza tali principi devono intendersi violati, ad
esempio, nel caso in cui sia omesso di fornire notizie rilevanti, conosciute o
conoscibili secondo l'ordinaria diligenza, ai fini della negoziazione e della
successiva stipulazione del contratto.
La
violazione delle regole indicate comporta la lesione dell'affidamento
incolpevole dei privati che entrano in correlazione con la pubblica
amministrazione (e quindi con la stazione appaltante). L'affidamento è
incolpevole qualora il soggetto privato compie scelte senza sua colpa, sul
presupposto di un'azione corretta dell'ente pubblico.
Peraltro,
secondo la giurisprudenza ormai consolidata che trae origine da un orientamento
datato del giudice comunitario, il diritto al risarcimento del danno
conseguente alla violazione della normativa sugli appalti pubblici prescinde
dalla colpa dell'ente appaltante.
Sulla
base di questo quadro complessivo di riferimento il giudice amministrativo ha
ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti per il
riconoscimento del risarcimento dei danni a favore del concorrente che aveva
partecipato alla gara successivamente annullata prima della sua conclusione.
Si
deve infatti ritenere che quest'ultimo fosse titolare di una situazione
giuridica riconducibile all'affidamento incolpevole, in quanto la causa di
illegittimità della gara è riconducibile non alla violazione di una norma
imperativa – che poteva essere rilevata anche dal concorrente – ma al difetto
di istruttoria strumentale alla formazione delle regole della gara. Nel primo
caso sarebbe stata configurabile anche una colpa del concorrente, che è invece
da escludere nel secondo caso.
A
rafforzare ulteriormente la situazione di affidamento incolpevole contribuisce
la circostanza che la stazione appaltante, dopo aver ricevuto la notifica del
ricorso, da un lato non ha sospeso la procedura di gara, nonostante non fosse
ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte; dall'altro, non
ha neanche informato i concorrenti della pendenza del giudizio né addirittura
dell'intervenuta sentenza di primo grado che disponeva l'annullamento della
procedura.
Ai
fini della quantificazione del danno risarcibile il giudice amministrativo
rileva che nell'ambito della responsabilità precontrattuale lo stesso non è
commisurabile alle utilità che sarebbero derivate dal contratto non concluso
(interesse positivo), ma al solo interesse negativo, cioè l'interesse a non
subire le conseguenze negative dell'azione illegittima della pubblica
amministrazione. Nello specifico, al concorrente che ha partecipato alla gara
poi annullata non può riconoscersi il danno da lucro cessante, individuato nel
mancato guadagno conseguente alla non aggiudicazione dei lotti per i quali lo
stesso aveva presentato offerta. Va invece riconosciuto il danno emergente,
rappresentato dalle spese documentate inutilmente sostenute ai fini della
partecipazione alla gara (costituzione del consorzio, fideiussioni,
predisposizione offerta tecnica, contributo Anac).
In
linea generale, si può affermare che la responsabilità precontrattuale è
ravvisabile laddove vi sia un macroscopico errore della stazione appaltante.
Negli altri casi, specie a fronte di scelte discrezionali, la sua
configurabilità presenta elementi di notevole criticità.
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