In
tema di interpretazione delle regole di gara vige il principio per cui il
bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in
termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso
contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica,
obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in
ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di
trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la
modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia
del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto
con cui l' amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio
delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (da ultimo,
Cons. Stato, VI, 2 marzo 2021, n.1788; id., III, 15 febbraio 2021, n.1322). Consiglio
di Stato, sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4817
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