mercoledì 14 luglio 2021

PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA SUCCESSIVAMENTE AD UN GARA PUBBLICA ANDATA DESERTA

 

Il TAR per la Calabria, Seconda Sezione, con la sentenza n. 1132 del 31 maggio 2018, ha rilevato che pur costituendo la procedura negoziata un segmento procedimentale autonomo rispetto alla originaria gara pubblica, nel concreto caso di specie la lettera di invito alla stessa procedura non conteneva una disciplina compiuta ed autosufficiente avente ad oggetto la puntuale regolamentazione dei relativi adempimenti concorsuali, ma era strutturata quale appendice della gara pubblica richiamata nelle premesse e di cui sostanzialmente viene rinnovata la disciplina. In particolare, la lettera di invito sollecitava i concorrenti a presentare un'offerta tecnica ed un'offerta prezzo, ma non precisava esplicitamente quali fossero i relativi criteri di valutazione, per cui sul punto era evidente l'implicito richiamo alla disciplina di cui alla presupposta gara pubblica. Nel caso di specie, l'unico modo per attribuire un senso compiuto alla disciplina di cui alla lettera di invito, secondo un criterio di buona fede volto alla individuazione di una soluzione interpretativa logicamente sostenibile e del significato che il destinatario può ragionevolmente intendere (art. 1366 c.c.), il TAR ha ritenuto che essa, in ossequio al criterio di cui all’art. 125, co. 1 lett. a), d.lgs. 50/2016, fosse pedissequamente reiterativa delle condizioni essenziali delle lex specialis della gara pubblica indicata nelle premesse della stessa lettera di invito.

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