Il
TAR per la Calabria, Seconda Sezione, con la sentenza n.
1132 del 31 maggio 2018, ha rilevato che pur costituendo la procedura
negoziata un segmento procedimentale autonomo rispetto alla originaria gara
pubblica, nel concreto caso di specie la lettera di invito alla stessa
procedura non conteneva una disciplina compiuta ed autosufficiente avente ad
oggetto la puntuale regolamentazione dei relativi adempimenti concorsuali, ma era
strutturata quale appendice della gara pubblica richiamata nelle premesse e di
cui sostanzialmente viene rinnovata la disciplina. In particolare, la lettera
di invito sollecitava i concorrenti a presentare un'offerta tecnica ed
un'offerta prezzo, ma non precisava esplicitamente quali fossero i relativi
criteri di valutazione, per cui sul punto era evidente l'implicito richiamo
alla disciplina di cui alla presupposta gara pubblica. Nel caso di specie,
l'unico modo per attribuire un senso compiuto alla disciplina di cui alla
lettera di invito, secondo un criterio di buona fede volto alla individuazione
di una soluzione interpretativa logicamente sostenibile e del significato che
il destinatario può ragionevolmente intendere (art. 1366 c.c.), il TAR ha
ritenuto che essa, in ossequio al criterio di cui all’art. 125, co. 1 lett. a),
d.lgs. 50/2016, fosse pedissequamente reiterativa delle condizioni essenziali
delle lex specialis della gara pubblica indicata nelle premesse della
stessa lettera di invito.
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