Alcuni
operatori economici partecipanti alla gara hanno evidenziato che il modello di
presentazione dell'offerta economica risultava compilato in modo non rispettoso
delle richieste della stazione appaltante. In particolare, oltre al ribasso da
esprimersi in percentuale sulla base d'asta il concorrente avrebbe dovuto
indicare, in lettere, anche la cifra del ribasso. Nel caso in esame,
l'offerente, invece del ribasso espresso in lettere, ha indicato il prezzo
offerto (al netto del ribasso). La commissione è intervenuta rilevando l'errore
materiale, calcolando il ribasso e ammettendo il concorrente.
Secondo
l'Anac (parere n.402/2021) non sussiste illegittimità, in quanto «l’offerta
economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, allorché la
stessa rechi un mero errore materiale, la cui correzione non alteri l’effettiva
volontà dell’offerente, risultante chiaramente dagli altri elementi
dell’offerta economica stessa». Perché sia ammissibile un intervento "correttivo"
della commissione, prosegue il parere, sono necessarie almeno due condizioni:
a)
che sia possibile, attraverso l'attività interpretativa, giungere ad una
rettifica degli elementi della dichiarazione che non lasci margini di
incertezza;
b)
che l'interpretazione non faccia ricorso a fonti di conoscenza esterne alla
dichiarazione di offerta della quale si tratta, né a dichiarazioni integrative
dell'offerente (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1827/2016; Tar
Lazio, Sezione III, n. 1965/2019; deliberazione Anac n. 600/2017).
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