Con il D.M. 30 gennaio 2015, in
attuazione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, articolo 4, sono stati
definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica
della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse
edili, che, a decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto stesso, avviene in modalità esclusivamente telematiche ed in tempo
reale. Con la circolare n. 19/2015 il Ministero del lavoro ha fornito i primi
chiarimenti di carattere interpretativo come recepiti dall’Istituto con la
circolare n. 126/2015.
A
seguito di richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione del criterio
dello scostamento non grave previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, articolo 3,
comma 3, l’Inps – con messaggio n. 213/2021 – specifica i termini di attuazione
del criterio nell’ambito del procedimento di verifica.
Tra
le lievi irregolarità, rispetto alle quali “nulla osti” al rilascio del Durc,
rientra lo “scostamento non grave”.
Il
D.M. 30 gennaio 2015, all’articolo 3, ultimo comma, nell’elencare le
fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere
attestata, contempla un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in
presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con
riferimento a ciascun degli enti chiamati ad effettuare la verifica. Non si
considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna
Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore
ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
La rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo al momento
in cui viene generato in automatico dal sistema l’esito della verifica all’atto
dell’interrogazione. Tale condizione infatti è preordinata a garantire la
possibilità di produrre un’attestazione di regolarità – “Durc On Line” – pur in
presenza di una differenza tra somme dovute e somme versate, giudicata appunto
non grave, e come tale è integrata nei controlli effettuati dalla procedura per
generare l’esito in tempo reale.
Qualora a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare sia
notificato al contribuente l’invito a regolarizzare, le esposizioni debitorie,
fatta salva l’ipotesi di annullamento parziale o totale delle stesse a seguito
dei chiarimenti forniti dall’interessato, dovranno essere interamente versate
per determinare la formazione di un esito regolare.
L’eventuale
regolarizzazione parziale che determini un debito residuo di importo pari o
inferiore a € 150,00 per tutte o solo alcune delle Gestioni previdenziali
evidenziate nell’invito a regolarizzare comporterà la formazione di un
Documento irregolare denominato “Verifica regolarità contributiva”,
indipendentemente dall’importo residuo non versato. Resta infatti esclusa in
questa fase del procedimento, l’applicabilità del criterio dello scostamento
non grave.
Pertanto, nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il
criterio dello scostamento non grave, l’attestazione di irregolarità avverrà
per l’importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello
dello scostamento individuato in € 150,00 per Gestione.
Con
il messaggio n. 2267/2018, l’Inps ha illustrato i contenuti delle
implementazioni della procedura Durc On Line che è stata integrata con il
rilascio della funzione di annullamento del Documento, denominato “Durc on
Line” in caso di esito regolare e “Verifica regolarità contributiva” in caso di
esito irregolare, in presenza di specifiche cause che giustificano l’adozione
del relativo provvedimento. In tale ambito è stato specificato che il
procedimento di annullamento, attivabile d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato,
può essere avviato solo dopo che il sistema ha generato un Documento in formato
.pdf.
Il
procedimento di annullamento prevede che, a conclusione dello stesso, il
sistema Durc On Line notifichi con PEC, tramite il canale INPSCOMUNICA,
l’avvenuto annullamento del Documento a tutti i soggetti che hanno effettuato
l’interrogazione sul portale Inps.
Al
fine di consentire il monitoraggio dello stato delle notifiche e l’eventuale
ritrasmissione delle PEC per le quali non risulti correttamente ricevuta la
notifica tramite consegna al destinatario nella sezione “Annullamenti” è stata
inserita la funzione “Gestione Notifiche”.
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