Con la sentenza n. 5077/2021 il Consiglio di Stato ha riassunto gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in tema di valutazione sulla potenziale anomalia dell'offerta espressa dalla stazione appaltante, sulla corretta conduzione del subprocedimento di verifica da parte del RUP e sul ruolo della commissione di gara.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudizio di anomalia costituisce espressione di tipico potere tecnico discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta erroneità, irragionevolezza e/o inadeguatezza dell’istruttoria, senza che possa essere sostituita alla verifica compiuta dall’Amministrazione una autonoma valutazione di congruità delle offerte da parte del concorrente controinteressato o del giudice (cfr. tra le tante, C.d.S. A.P. 29.12.2012, n. 36, Sez. V, 28.10.2019, n. 7391; 12.2.2020,, n. 1066; Sez. III 19.9.2019, n. 6248 e 29.3.2019, n.2079).
Inoltre,
l’esame dell’offerta anomala va condotto complessivamente e non per singole
voci, con giudizio globale e sintetico, al fine di valutarne la serietà e
affidabilità nel suo complesso ed eventuali inesattezze o inadeguatezze di
singole voci sarebbero irrilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara (C.d.S.,
Sez. V, 18.12.2018, n. 7129; 29.1.2018, n. 589).
Si
ribadisce l’irrilevanza della censura che mira a dimostrare l’inattendibilità
di singole voci di costo, tanto più allorché si tratti di voci di costo
“secondarie” nell’economia dell’appalto, o qualora il valore di altre componenti
non è idoneo a far venir meno la complessiva efficienza e utilità del servizio
per la stazione appaltante, né la convenienza e l’utile per l’affidataria in
modo complessivamente significativo.
Con
riguardo al subprocedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta, si
osserva che la richiesta di consulenza esterna da parte del RUP rientra nella
scelta discrezionale dello stesso, cui è affidata la verifica, non essendo il
giudizio di congruità di competenza della Commissione di gara, le cui
incombenze sono limitate alla valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico ex art. 77 D.lgs n. 50/2016 (Sez. III 5.6.2020, n. 3602).
Ove
il RUP ritenga necessario per la verifica di un elemento di particolare
complessità approfondire l’istruttoria avvalendosi dell’ausilio di un tecnico
esterno specializzato, ben può adottare tale soluzione e non è obbligato a
rivolgersi alla Commissione o a dipendenti interni (C.d.S. Sez. V, 13.11.2019,
n. 7805; sez. III 5.6.2020 n. 3602).
Non
ritiene il Collegio che il disciplinare di gara possa interpretarsi nel senso
di vincolare il RUP ad avvalersi esclusivamente della Commissione per la
verifica dell’offerta anomala, atteso che la norma precisa che il RUP si avvale
della Commissione “se ritenuto necessario”. La norma diversamente interpretata
restringerebbe illegittimamente i poteri istruttori del RUP.
Neppure
può sostenersi fondatamente che l’aver preso atto delle risultanze del parere
tecnico da parte del RUP equivalga a spogliarsi della propria competenza o
recepirne acriticamente le conclusioni: il RUP ha manifestato di condividere le
valutazioni tecniche del consulente e, a tal fine, non si richiede una diffusa
motivazione, che sarebbe, viceversa, necessaria, secondo le regole generali,
ove il parere tecnico acquisito venisse disatteso (C.d.S. Sez.III, 20 maggio
2020, n. 3207). D’altra parte, l’acquisizione di parere tecnico presuppone una
specifica competenza i cui esiti, salvo macroscopiche illogicità o errori, non
si vede come potrebbero essere disattesi dal Responsabile del procedimento che
tali specifiche competenze ammette di non possedere per il fatto stesso di
risolversi ad avvalersi di un esperto.
Va,
peraltro, osservato che il consulente esterno è stato nominato in seconda
battuta, a seguito della richiesta di seconde giustificazioni, mentre in una
fase precedente le giustificazioni prodotte erano state esaminate dal RUP, che
ha ritenuto di dover approfondire esclusivamente un particolare aspetto del
costo della manodopera.
E’
inammissibile per genericità e difetto di interesse, peraltro, la censura
concernente la mancata esternazione dei criteri di competenza/esperienza che hanno presieduto alla scelta
del professionista incaricato, che è avvenuta in assenza di risorse interne
dotate di adeguata competenza tecnica ed è caduta su un consulente del lavoro,
sicuramente competente a svolgere le valutazioni in materia di costo del
lavoro, le uniche valutazioni “delegate” dal RUP. In questi casi, è sufficiente
la motivazione indicata negli atti di conferimento dell'incarico.
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