Il
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV , con sentenza del 30.04.2019 , n. 970, dopo
aver ricordato che AVCPASS è un sistema per la verifica online dei requisiti
per la partecipazione alle procedure di affidamento, ribadiscono gli obblighi
cui sono tenuti gli operatori.
Gli
operatori economici, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS, tramite
un’area dedicata inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione
del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità. Gli operatori registrati, individuata la
procedura di affidamento cui intendono partecipare, ottengono dal sistema un
“PassOE” (cioè un documento il quale attesta che l’operatore economico può
essere verificato tramite AVCPASS, in relazione a quella determinata procedura)
da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
L’impresa ricorrente era stata esclusa dalla gara per non aver acquisito il codice AVCPASS sul portale di ANAC. Nel caso in esame l’esclusione del concorrente non discende tanto dalla mancata presentazione del documento costituito dal PassOE, quanto dall’insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della stessa registrazione AVCPASS presso il portale ANAC.
E non è possibile ricorrere a soccorso istruttorio, in quanto la registrazione AVCPASS non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un’irregolarità essenziale e insanabile. Questo rendeva impossibile per la stazione appaltante verificare, tramite la piattaforma informatica, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara. Il PassOE può essere oggetto di soccorso istruttorio, ma solo se sia avvenuta la registrazione su AVCPASS. (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150; T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031).
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